Per i professionisti iscritti all’ENPACL, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro, la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con 68 anni di età e un minimo di 5 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione, sempreché la misura del trattamento spettante non sia inferiore a 5 volte l’importo del vigente contributo soggettivo minimo.

L’età pensionabile salirà a 69 anni a partire dal 1° gennaio 2022, nonché a 70 anni a partire dal 1° gennaio 2025. La misura minima della pensione non è richiesta per coloro che hanno compiuto 70 anni.
Inoltre, è possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con 60 anni di età e 39 anni di contribuzione, mentre dal 1° gennaio 2021 saranno richiesti 40 anni di contribuzione.
I contributi utili al conseguimento delle prestazioni previdenziali elencate devono risultare accreditati presso ENPACL e non presso altre gestioni di previdenza.

I consulenti del lavoro iscritti all’ENPACL che hanno alle spalle periodi contribuiti presso la Gestione separata dell’INPS possono però utilizzarli senza oneri, ai fini del diritto a pensione, mediante l’istituto della totalizzazione (DLgs. 42/2006). Attraverso la totalizzazione, in particolare, i consulenti possono ottenere la pensione di vecchiaia con un minimo di 66 anni di età e 20 anni di contribuzione complessiva (è necessaria l’attesa di un periodo di finestra, a partire dal conseguimento dei requisiti, pari a 18 mesi) oppure la pensione di anzianità con 41 anni di contributi complessivi, più l’attesa di un periodo di finestra pari a 21 mesi.

La totalizzazione include tutti i periodi assicurativi: non è infatti possibile la totalizzazione parziale, sia per quanto concerne le gestioni previdenziali (ad esempio, non si può chiedere di sommare i soli periodi accreditati presso le gestioni ENPACL e INPS se l’assicurato ha versato contributi anche alla Cassa Ragionieri), sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione (ad esempio, non si può chiedere di sommare soltanto 10 anni di contribuzione ENPACL se risultano presso la gestione stessa 12 anni di contributi).

La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo; soltanto se l’anzianità contributiva maturata presso ENPACL è almeno pari a quella minima necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia, si applica il più favorevole sistema di calcolo previsto dall’ENPACL.

I consulenti del lavoro possono utilizzare i periodi contribuiti presso la Gestione separata ai fini della pensione, sommandoli gratuitamente alla contribuzione ENPACL, anche attraverso l’istituto del cumulo (art. 1 comma 239 e della L. 228/2012).

Possibili gli istituti della totalizzazione o del cumulo

Il cumulo, per i consulenti, non comporta il ricalcolo contributivo della prestazione. Per ottenere la pensione di vecchiaia in regime di cumulo, tuttavia, il consulente deve soddisfare l’importo soglia minimo necessario al conseguimento del trattamento di vecchiaia ENPACL, pari a 5 volte il contributo soggettivo (in vigore al momento della maturazione dei requisiti anagrafico contributivi, ovvero al momento di presentazione della domanda).

Fermo restando il requisito minimo contributivo di 20 anni, il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo sorge, sino al 2021, al compimento di 67 anni relativamente alla quota INPS, e di 68 anni relativamente alla quota ENPACL.

Attraverso il cumulo può essere conseguita, oltre alla pensione di vecchiaia ordinaria, anche la pensione anticipata ordinaria c.d. “Fornero” ex art. 24 comma 10 del DL 201/2011, con 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva per gli uomini più 3 mesi di finestra, un anno in meno per le donne.

A oggi l’INPS non ammette che il consulente del lavoro possa ottenere le pensioni ENPACL di vecchiaia e di vecchiaia anticipata ricongiungendo presso la cassa professionale i contributi accreditati presso la Gestione separata, ma questa possibilità è contemplata da un’importante pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 26039/2019. Tale sentenza si basa sulla disposizione ex art. 1 comma 2 della L. 45/90, che riconosce espressamente la facoltà di far confluire i contributi accreditati presso l’INPS verso la gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista.

Sul punto, la Corte costituzionale (Corte Cost. n. 61/99) aveva già stabilito l’illegittimità dei limiti alla possibilità di ricongiunzione dei contributi, quale alternativa a cumulo e totalizzazione.

La possibilità di ricongiungere alla contribuzione ENPACL i contributi accreditati presso la Gestione separata INPS apre dei nuovi scenari interessanti per i consulenti del lavoro e per la generalità dei liberi professionisti iscritti a una cassa di categoria. Per considerare operativa questa nuova possibilità, però, è indispensabile attendere l’attuazione da parte dell’INPS di quanto disposto dalla Corte di Cassazione.