Uniemens-Cig o SR41 fino al 31 dicembre 2021
Uniemens-Cig o SR41 fino al 31 dicembre 2021: proroga del periodo transitorio al 31 dicembre 2021
Fino al 31 dicembre pagamento diretto della CIG del DL Sostegni con doppia modalità
L’art. 8 comma 5 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”) stabilisce che per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 previsti dal medesimo DL “Sostegni” (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS può essere effettuata in modo semplificato con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
Con riferimento a tale semplificazione procedurale è intervenuto l’INPS con la circ. 62 del 14 aprile 2021, illustrando gli aspetti, le caratteristiche e gli standard del nuovo flusso di trasmissione di dati, e prevedendo – per consentire una graduale transizione – una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
L’INPS proroga la fase transitoria in cui l’invio dei dati può essere effettuato con il flusso telematico «UniEmens-Cig» o con il modello «SR41»
Con il Messaggio n. 2353 del 21 giugno 2021, rivolto alle sedi, l’Istituto rendeva noto il rilascio della procedura per il nuovo flusso di pagamenti, su tutta Italia, a partire dalla data 21 giugno 2021.
Infine, con il Messaggio Inps n. 3556 del 19 ottobre 2021, è stata disposta una ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi (Uniemens CIg e SR41) fino al 31 dicembre 2021. Di conseguenza, le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”. Per le richieste di pagamento diretto riguardanti domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Si evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41”. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato. Altresì, restano escluse dal nuovo sistema le richieste di pagamento diretto dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41” semplificato. Tale proroga si inserisce nel nuovo scenario di cassa integrazione covid-19, in approvazione con il decreto fiscale, che ha disposto ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Più nello specifico:
Assunzioni agevolate under 36: modalità operative |
- 13 settimane – nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 – per i datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 9 settimane – nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 – per i datori di lavoro di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Viene così standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (conguaglio e pagamento diretto).
Inoltre, la nuova modalità di trasmissione dei dati comporta un efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione in quanto le modalità previste per l’aggregazione delle denunce individuali UniEmens con i dati per il pagamento diretto consentono l’immediato instradamento sui sistemi gestionali, senza dover attendere i tempi propri dei flussi standard UniEmens.
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