Assunzioni agevolate under 36: modalità operative

Assunzioni agevolate under 36: finalmente disponibili le modalità operative per la fruizione dell’esonero

Assunzioni agevolate under 36 – Con il messaggio n. 3389 pubblicato ieri, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo previsto dall’art. 1 commi 10-15 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea resa nota con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ma limitatamente alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2021. Per le istruzioni riferite alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sarà necessario attendere l’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

L’incentivo è riconosciuto:

  • nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano mai avuto nella loro vita lavorativa un contratto a tempo indeterminato né con il medesimo, né con altro datore di lavoro;
  • Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo. Invece, la misura non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione e per le imprese del settore finanziario (che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities).

La durata dell’esonero contributivo è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi nei confronti dei datori di lavoro privati che effettuano o abbiano effettuato assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Non sono incentivabili i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico e, l’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’INPS aveva fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura.

Il beneficio è concesso  limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero under 36 dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero. In particolare, nell’elemento dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:

  • il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  • la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).
  • l’AnnoMese di riferimento del conguaglio e l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito come segue:

  • codice “L544”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  • codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.

La valorizzazione dell’elemento, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

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I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del sud, come sopra meglio specificate dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero.

In particolare, per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati:

  • il valore “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
  • la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20210609).
  • l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito come segue:

  • codice “L546”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
  • codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

La valorizzazione dell’elemento, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Vengono infine dettate le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero per le aziende agricole tenute alla denuncia attraverso il sistema PosAgri.

Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero. Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare nell’elemento il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)” e l’importo da restituire.

 
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