Stralcio automatico delle mini cartelle e la nozione di singolo carico

Stralcio automatico delle mini cartelle e la nozione di singolo carico

La “Pace” fiscale è un maxi provvedimento che però sta perdendo alcuni “pezzi”. La notizia dell’ultima ora riguarda la dichiarazione integrativa speciale che, nella versione finale del Decreto Legge n. 119/2018, dovrebbe essere abrogata.

Invece tiene bene l’oramai collaudata rottamazione delle cartelle con l’aggiunta dello “stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”. In questo caso la novità è assoluta e può essere agevolmente spiegata. Presumibilmente, in considerazione dell’esiguità degli importi oggetto di riscossione, il costo delle azioni esecutive per il concessionario risulterebbe più elevato e per tale ragione il Legislatore ha decido di rinunciare alla riscossione.

La disciplina è contenuta nell’art. 4 del Decreto Legge collegato, la cui formulazione letterale non brilla per chiarezza. La data spartiacque è rappresentata dall’entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 e quindi dai debiti residui al 24 ottobre 2018. Se il debito alla predetta data, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, non supera l’importo di 1.000 euro, il contribuente può fruire dello stralcio, in pratica può beneficiare dell’azzeramento della somma che non dovrà più essere versata al concessionario della riscossione.

La disposizione non menziona, al fine di verificare il superamento del limite di 1.000 euro, gli interessi di mora. Tuttavia il “silenzio” della norma deve essere interpretato come volontà del Legislatore di escludere dal computo tale voce di costo. D’altra parte lo stralcio riguarda debiti molto vecchi, relativi al periodo 2000 – 2010. Conseguentemente se il Legislatore avesse incluso nel limite di 1.000 euro anche gli interessi di mora nel frattempo maturati, lo “stralcio” avrebbe avuto una portata estremamente limitata. Gli interessi moratori sono le maggiori somme che maturano una volta spirato il termine entro cui effettuare il pagamento della cartella, cioè decorsi sessanta giorni dalla notifica della stessa. In molti casi tale voce di costo determina un incremento notevole del debito principale e quindi sarebbe stato facilmente superato il limite di 1.000 euro. Invece le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione, avendo natura diversa, devono essere computati al fine di verificare il mancato superamento del predetto limite.

Il Legislatore non ha menzionato neppure l’aggio, cioè il compenso spettante al concessionario per la riscossione che, esattamente come gli interessi moratori, deve essere escluso per il computo del limite in rassegna.

La disposizione prevede lo “stralcio” dei debiti così composti, fino a 1.000 euro, “risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 …”. Il problema, al fine di verificare il mancato superamento della soglia, è comprendere cosa si intenda per singolo carico. Il punto è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2 dell’8 marzo 2017 con la quale è stata fornita una definizione puntuale.

In particolare per “carico” si intende una singola partita di ruolo, ovvero l’insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, ecc.) relative ad uno specifico debito del contribuente, partita che ai fini della rottamazione non può essere frazionata. Nell’ambito della rottamazione – ter, diversa dallo stralcio, il contribuente può scegliere se definire tutti o alcuni dei carichi e, per fruire dei benefici previsti dalla legge, una voltascelto il carico da rottamare, dovrà pagare tutti gli importi compresi nella partita di ruolo (ovviamente tranne sanzioni e interessi di mora).

Secondo il chiarimento fornito ed ora utilizzabile ai fini della disposizione che ci interessa, la partita è composta dal singolo tributo, dalle sanzioni, dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e da eventuali altre voci. Conseguentemente se la cartella di pagamento, comprende più tributi, ad esempio il bollo auto e l’Irpef non pagata, la verifica dovrà essere effettuata con riferimento ai singoli tributi. Se ogni singolo tributo, aumentato degli interessi e della relativa sanzione non supererà la soglia di 1.000 euro, il debito sarà stralciato automaticamente, anche se la cartella, composta da più carichi, supererà la predetta soglia.

E’ essenziale che il contribuente sia in grado di monitorare la situazione e la possibilità di fruire dello stralcio. Infatti, diversamente, il contribuente interessato potrebbe comunque fruire della possibilità di definizione della somma affidata al concessionario della riscossione con la presentazione dell’istanza entro il 30 aprile prossimo. In tal caso resterebbero dovute le imposte, al netto degli interessi di mora e delle sanzioni secondo la disciplina prevista dall’art. 3 del Decreto Legge in rassegna. Invece, lo stralcio, se sussisteranno le condizioni per poterne fruire, opererà automaticamente a cura del concessionario.

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