Cancellati i vecchi debiti a ruolo fino a mille euro

Cancellati i vecchi debiti a ruolo fino a mille euro

Saranno automaticamente annullati i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

Rottamazione cartelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il 31 dicembre 2018 saranno automaticamente annullati tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a mille euro. Per migliorare l’attività degli agenti della riscossione, sarà realizzata una operazione contabile di “pulizia del magazzino”, annullando i vecchi debiti a ruolo non incassati, di importo residuo non superiore a mille euro. E’ con queste parole, “pulizia del magazzino”, che il nuovo Governo giustifica l’operazione, dando un colpo di spugna lungo 11 anni, annullando automaticamente i debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Per “carico”, si intende la singola partita di ruolo, cioè l’insieme delle singole voci, per tributo, sanzioni, interessi, eccetera, unitariamente riconducibili a uno specifico debito del contribuente.

Premiati i contribuenti che non hanno pagato 
Saranno quindi premiati i contribuenti che negli anni dal 2000 al 2010 hanno ricevuto cartelle di pagamento per importi non superiore a mille euro e non le hanno pagate, fidando nel vecchio detto che “per pagare e per morire, c’è sempre tempo”. Si pensi ai contribuenti che, magari per mancanza di soldi, non hanno pagato dal 2000 al 2010 centinaia di cartelle di singoli carichi di ammontare non superiore a mille euro, per tassa rifiuti, Ici, Imu, Irpef, addizionali regionali e comunali, o altri tributi e balzelli vari. Grazie alla cosiddetta “pulizia del magazzino” disposta dal nuovo Governo, essi si vedranno cancellati tutti i debiti risultanti dai singoli crediti affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importo del debito residuo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Per debito di importo residuo fino a mille euro, si devono intendere anche le cartelle di ammontare superiore a mille euro, per le quali sono stati effettuati dei versamenti, che hanno ridotto il debito nel limite di mille euro.

Le regole per cancellare i debiti fino a mille euro 
La cancellazione dei vecchi debiti a ruolo è disciplinata dall’articolo 4 del decreto fiscale che ha per titolo “stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010”. E’ stabilito che l’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Con riferimento ai debiti che saranno annullati:

  • le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge restano definitivamente acquisite;
  • le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto legge sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

A questo fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018, riversate a norma dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999.
Il richiamato articolo 22 detta i termini di riversamento delle somme riscosse dall’agente della riscossione agli enti creditori.
In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Rimborso delle spese per le procedure 
Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione ai debiti annullati, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000 -2013, quelli dei Comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il rimborso sarà effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, la richiesta del rimborso dovrà essere presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e negli stessi termini sopra specificati.

Carichi che non saranno annullati
Sono esclusi dalla cancellazione dei debiti fino a mille euro i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  • risorse proprie tradizionali;
  • Iva riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I predetti carichi, pertanto, resteranno in affidamento agli agenti della riscossione, che potranno continuare le loro operazioni di riscossione, comprese le procedure esecutive a tutela del credito.

La restituzione delle somme pagate in più 
La norma sulla cancellazione dei debiti a ruolo, d’importo residuo non superiore a mille euro, prevede anche la possibilità di ricevere dei rimborsi, nel caso di pagamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018. E’ infatti stabilito (articolo 2, comma 2, lettera b, del decreto legge) che le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto legge sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate. Questo significa che, se il beneficiario della cancellazione dei debiti residui fino a mille euro, oltre ai debiti cancellati, non ha nulla da corrispondere all’agente della riscossione, ma, con riferimento ai debiti cancellati, esegue dei pagamenti dopo l’entrata in vigore del decreto legge, le somme pagate gli dovranno essere rimborsate.

E’ inoltre disposto che l’agente della riscossione presenta all’ente creditore (che può essere l’Agenzia delle Entrate, un Comune o altro ente impositore) richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare ai predetti Enti. Le regole per la restituzione delle somme pagate in più dal contribuente, dopo l’entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018, sono contenute nell’articolo 22, commi 1 – bis, 1 – ter e 1 – quater del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ha per titolo “riordino del servizio nazionale della riscossione”. 

Il comma 1 – bis stabilisce che in caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione all’avente diritto, cioè al contribuente, notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15%, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. Il comma 1-ter dispone che la restituzione, o il riversamento sono effettuati al netto delle spese di notificazione, trattenute dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notifica. Il comma 1 – quater dispone che resta fermo il diritto di chiedere, entro l’ordinario termine di prescrizione, di norma entro 10 anni dal pagamento, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all’ente creditore, o allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1 – bis e riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

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