Il pignoramento dello stipendio e il ruolo del terzo pignorato

Il pignoramento dello stipendio e il ruolo del terzo pignorato

Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata; la sua funzione è quella di vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del credito per il quale agisce, sottraendoli alla disponibilità dello stesso.

Ruolo fondamentale, in materia di espropriazione presso terzi, è attribuito al terzo pignorato, il quale, secondo il disposto di cui all’art. 543 del Codice di procedure civile, mediante l’atto di pignoramento è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c, con l’avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa deve essere resa dal terzo comparendo in apposita udienza e se il terzo non compare o, sebbene comparso non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati.

In tal caso però, il terzo può proporre opposizione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, c. 1 e 2, c.p.c., contro l’ordinanza di assegnazione di crediti, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Una volta notificato l’atto d’assegnazione al terzo, lo stesso procede ad effettuare le trattenute in busta paga per effettuare il contestuale accredito sul c/c del creditore pignoratizio (si specifica però che le trattenute cautelative devono essere operate, dal terzo pignorato, già dalla ricezione della notifica dell’atto di pignoramento per poi versarle ad assegnazione del Giudice o restituirle al dipendente).

Qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte, sarà direttamente il terzo pignorato a operarla in luogo del debitore originario, in questo caso è onere del creditore specificare la natura fiscale del suo credito, in mancanza, il terzo è comunque obbligato a operarla, ciò in quanto, la norma ha previsto l’applicazione di una ritenuta in misura fissa (20%) al fine di mettere il terzo in condizione di effettuare l’adempimento senza dover svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato; l’esigenza di semplificazione, che risponde a quella dell’erario di dare effettiva attuazione al prelievo, comporta che il terzo non è tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme devono o meno subire la ritenuta.

Deve essere, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla.

Il codice tributo che il sostituto deve utilizzare per il versamento della ritenuta è il 1049 denominato “ritenuta operata a titolo di acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi”.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il terzo pignorato, deve rilasciare al creditore pignoratizio la certificazione unica, nella quale vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica, l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata, dal terzo pignorato, anche nel prospetto SY del Modello 770 nella sezione II riservata al soggetto erogatore delle somme.

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