Causali del decreto dignità obblighi e difficoltà

Causali del decreto dignità obbligatorio indicarle difficile individuarle

Causali del decreto dignitàIl Decreto dignità (Dl 87/2018), convertito dalla legge 96/2018, ha reintrodotto, a decorrere dal 14 luglio 2018, l’obbligo di causale per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi.

Causali del decreto dignità – Il nuovo obbligo si applica anche ai rinnovi e proroghe di contratti di durata inferiore che comportino il superamento della soglia, pena la conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal proposito va ricordato che, unitamente alla reintroduzione dell’obbligo di specificare le causali che giustificano il ricorso a questa tipologia contrattuale, il legislatore non ha previsto alcuna facoltà di deroga alla contrattazione collettiva: la causale dunque deve essere sempre indicata per iscritto nel contratto, a meno che non si tratti del primo contratto a tempo determinato stipulato con il lavoratore e che la durata indicata sia inferiore a 12 mesi.
E’ possibile usufruire di un regime transitorio in caso di proroga o rinnovo di contratti iniziati prima del 14 luglio, fino al 31 ottobre 2018.

Causali ammesse – La nuova legge detta tre specifici casi ricorrendo i quali il contratto a termine può avere durata superiore ad un anno:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’impresa (le tre caratteristiche devono essere presenti contemporaneamente);
  2. sostituzione di altri lavoratori;
  3. incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria (anche in questo caso si devono realizzare insieme).

La causale deve risultare nel contratto e non deve semplicemente riproporre la formula di legge ma specificare nel dettaglio il caso che si verifica. La fattispecie giustificativa deve essere inoltre oggettivamente riscontrabile in caso di controllo da altri dati e documenti aziendali.
Inoltre, in caso di sostituzione di un lavoratore assente, bisogna specificare il nominativo della persona sostituita e il termine di scadenza del contratto.

causali proroghe pubblici esercizi

Causali: fattispecie concrete

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’impresa: ricerche di mercato o produzione sperimentale di un nuovo articolo o servizio, attività straordinarie per nuove normative (es. privacy, fatturazione elettronica), attività di manutenzione straordinaria o di trasferimento sede per calamità naturali;
  2. sostituzione di un lavoratore in maternità, congedo parentale, malattie o infortuni con assenze prolungate;
  3. incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria: vendite o produzioni straordinarie per situazioni contingenti del mercato. Non sono accettabili, in quanto ampiamente programmabili, gli incrementi di produzione o vendita per stagionalità.

Nel caso di contratti in somministrazione, la verifica della sussistenza di legittime motivazioni va effettuata facendo esplicito riferimento alla situazione della azienda che utilizza il lavoratore e non alla agenzia per il lavoro che somministra il lavoratore per quel periodo.

Esclusioni ed eccezioni – Restano fuori dall’obbligo di specificare le motivazioni i rapporti a tempo determinato per attività stagionali (compresi i rinnovi e le proroghe), così come individuati dal D.P.R. n. 1525/1963 o da un successivo decreto che dovrebbe essere emanato Ministero del Lavoro.
Non è obbligatoria l’apposizione delle causali nei seguenti casi:

  • rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato (come definiti dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993);
  • richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • dirigenti, per i quali, comunque, vi è un limite di durata massima del singolo contratto individuale a tempo determinato, che non può essere superiore a 5 anni;
  • rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi e fermo restando l’obbligo di comunicare l‘instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno precedente (c.d. extra);
  • personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
  • personale accademico delle Università (legge n. 240/2010);
  • personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale (D.Lgs. n. 367/1996);
  • contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Contratti a tempo determinato in corso cosa cambia con il Decreto Dignità
Lavoro somministrato dopo il Decreto Dignità
Contratti di II livello: nuova procedura telematica dal 15 settembre

 

Proroga anticipata contratti a termine che scadono dopo il 31 ottobre rischiosa

(Visited 1.339 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *