Contratti a tempo determinato in corso cosa cambia con il Decreto Dignità

Contratti a tempo determinato in corso cosa cambia con il Decreto Dignità

Periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018 per i contratti a termine in corso: le novità del decreto dignità non si applicheranno a proroghe o rinnovi di rapporti di lavoro in essere. Ecco cosa cambia.

Contratti a tempo determinato in corsoPeriodo transitorio per i contratti a tempo determinato in corso: le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità si applicheranno a partire dal 1° novembre 2018.

Stretta rinviata per i rapporti di lavoro a termine in essere e, fino al 31 ottobre, non saranno applicate in questi casi le novità in merito a durata, proroghe e rinnovi.

A modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal DL n. 87/2018 è stato un emendamento approvato dalla Commissione che salva i contratti determinati già stipulati.

Per lavoratori assunti a tempo determinato e ancor di più per le imprese si tratta di novità rilevanti e, oltre a spiegare cosa cambia e quali sono le modifiche apportate dagli emendamenti, è interessante approfondire quali saranno gli effetti previsti secondo il testo della tanto chiacchierata relazione tecnica al Decreto Dignità.

Contratti a tempo determinato in corso: periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018

Le novità introdotte dal Decreto Dignità in merito ai contratti a tempo determinato non si applicano ai rinnovi e alle proroghe di contratti in corso. Per quelli in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018 è previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018.

I nuovi termini di durata, le nuove regole su proroghe e rinnovi si applicheranno in tal caso a partire dal 1° novembre 2018 mentre saranno immediatamente in vigore per i rapporti di lavoro a termine stipulati a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme (il 14 luglio 2018).

È questa una delle modifiche più importanti introdotte in seguito all’esame degli emendamenti al Decreto Di Maio, il primo provvedimento economico del nuovo Governo che affronta il tema del lavoro ed introduce, tra l’altro, alcune importanti novità fiscali.

In sostanza non cambia nulla per i lavoratori con contratti già stipulati al 14 luglio 2018, almeno non fino al mese di novembre.

Per spiegare cosa cambia dal 1° novembre per i lavoratori e per le imprese è bene analizzare quanto previsto dal testo del DL n. 87 del 12 luglio 2018.

L’articolo 1, al primo comma, riduce la durata massima del contratto di lavoro a termine: dai precedenti 36 mesi si passa al limite dei 12 mesi, definendo alcune ipotesi in cui il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore, nel rispetto del limite massimo di 24 mesi.

La possibilità di proroga del contratto fino a 24 mesi è concessa soltanto nel caso di esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, di esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure di esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività di lavoro.

Rinnovi e proroghe contratti a termine stipulati dal 14 luglio 2018

La durata massima di un contratto a tempo determinato passa da 36 a 24 mesi e, nei due anni, il numero di rinnovi e proroghe non potrà essere superiore a 4. Nel caso di superamento dei limiti sopra indicati, il contratto si trasforma in automatico a tempo indeterminato.

Tra le novità introdotte dal Decreto Dignità ritorna l’obbligo di indicazione della causale nel caso di proroghe del termine iniziale posto al contratto superiori al limite dei dodici mesi.

In pratica, un contratto a tempo determinato potrà essere rinnovato liberamente per i primi dodici mesi di durata; al contrario, le proroghe di contratti dalla durata superiore sarà ammesso al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
  • incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria e picchi di attività.

L’obbligo di indicazione della causale troverà applicazione per tutti i contratti che superino i dodici mesi di durata e, in ogni caso, resta fermo l’obbligo di durata massima (24 mesi) e il limite di rinnovi (4).

Tale obbligo non si applicherà per i contratti stagionali e, parimenti, le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità non si applicheranno ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione e alle start-up innovative.

Superamento limiti di durata e rinnovi: trasformazione del contratto in indeterminato

Per i contratti a tempo determinato le novità introdotte dal Decreto Dignità potrebbero portare ad un aumento notevole dei contenziosi, anche in relazione all’aumento del termine per l’impugnazione, che passa da 120 a 180 giorni.

Tra i motivi vi saranno, senza dubbio, i casi di trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato: si tratta dei casi di superamento del limite di durata, del numero di proroghe e di rinnovi non coerenti con i motivi individuati dalle causali.

Nell’ipotesi di una quinta proroga, il contratto si dovrebbe pertanto considerare a tempo indeterminato.

In merito ai casi di trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato, la scheda di lettura del testo del DL n. 87 pubblicata sul sito della Camera sottolinea come potrebbe essere opportuno chiarire se tale disposizione si applicherà anche in caso di assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino la proroga oltre il limite dei 12 mesi, ovvero il rinnovo del contratto anche nell’ambito del limite dei 12 mesi.

Gli effetti del Decreto Dignità e i numeri nel testo della Relazione tecnica

Degli effetti del Decreto Dignità si è a lungo parlato nelle ultime settimane. A far notizia sono stati i numeri riportati nel testo della Relazione tecnica del provvedimento (che di seguito si allega), secondo cui le novità sui contratti a tempo determinato potrebbero portare a ben 8.000 nuovi disoccupati.

Sono 80.000 i contratti a tempo determinato attivati che superano la durata effettiva di 24 mesi e, di questi, il numero di soggetti che non trova altra occupazione dopo i 24 mesi è pari al 10% (8.000).

Uno degli effetti collaterali delle nuove regole introdotte per il contrasto al precariato potrebbe essere il contrario dell’obiettivo iniziale. Oltre ai nuovi vincoli di durata, proroghe e rinnovi, a pesare sulle imprese vi sarà anche l’aumento del contributo aggiuntivo dovuto per ciascun rinnovo di contratti a termine, pari allo 0,5%.

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