Sgravio Decreto dignità under 35 dal 1° gennaio 2019

Sgravio Decreto dignità under 35 dal 1° gennaio 2019

Sgravio Decreto dignità under 35Sgravio Decreto dignità under 35 – A partire dal 1° gennaio 2019 diviene fruibile lo sgravio introdotto dalla Legge di Conversione (Legge n. 96/2018) del Decreto Dignità, volto ad incentivare l’assunzione dei giovani under 35. Poiché il testo di legge non contiene alcun espresso riferimento alla Legge di Bilancio 2018 con cui è istituito il bonus parziale strutturale strutturalmente in vigore, l’esonero in esame deve essere considerato come una nuova tipologia agevolata, nonostante le numerose similitudini. Anche per quanto riguarda l’ambito di applicazione, infatti, l’esonero contributivo previsto dal Decreto Dignità, a differenza di quello strutturale, spetta anche alle assunzioni nel lavoro domestico, quindi alle famiglie italiane che decidono di assumere con un contratto a tempo indeterminato colf e badanti under 35 al primo contratto a tempo indeterminato nella vita.

Caratteristiche dell’esonero
L’esonero riguarda le assunzioni effettuate nel biennio 2019 e 2020 di soggetti che, alla data di assunzione:

  • non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • non sono mai stati assunti a tempo indeterminato da alcun datore di lavoro.

Il provvedimento, dunque, pur integrando un istituto del tutto autonomo, “neutralizza” l’effetto della riduzione a 30 anni del requisito anagrafico previsto per l’esonero contributivo triennale, sempre del 50%, introdotto strutturalmente dalla Legge di Bilancio 2018.
Lo sgravio è parziale, nella ormai consueta misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti dall’INAIL.
La durata è di 36 mesi ed entro il massimale pari a 3.000 euro su base annua. La fruizione avviene comunque su base mensile, per cui tale limite deve essere opportunamente riparametrato con tale cadenza.
Ai fini della individuazione dei requisiti in capo al lavoratore da assumere, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La situazione lavorativa del giovane da assumere può essere verificata con due differenti modalità:

Entrambi i documenti, tuttavia, non hanno valore certificativo poiché potrebbero non essere compiutamente aggiornati o allineati.

Come fruire delle agevolazioni
L’effettivo avvio della fruizione dello sgravio è subordinata alla emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 87/2018 che stabilirà le modalità di fruizione dell’esonero.
Per la legittima fruizione del beneficio, è necessario rispettare le condizioni previste dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, che fanno riferimento ai principi generali di fruizione di tutti gli incentivi in materia di lavoro.

Il provvedimento stabilisce che gli incentivi non sono applicabili se l’assunzione viola un obbligo preesistente tra le parti o se viola il diritto di precedenza di un lavoratore, oppure se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.

Decadenza
Al nuovo incentivo non si applica:

  • la condizione aggiuntiva, prevista per l’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che non consente di accedere all’incentivo ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti economici individuali e collettivi nella medesima unità produttiva;
  • la decadenza in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.

La nuova forma di esonero, inoltre, non prevede l’ipotesi di portabilità dell’incentivo nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati.

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