Conguaglio 730 2019 per incapienza a dicembre 2018

Conguaglio 730 2019 per incapienza a dicembre 2018

Conguaglio 730 2019 per incapienza

Conguaglio 730 2019 per incapienza – Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto, a partire dal mese di luglio, ad effettuare i conguagli in busta paga, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri sostituiti evidenziati:

  • nei Modelli 730-3, in caso di assistenza fiscale prestata direttamente dall’azienda;
  • nei Modelli 730-4 ricevuti telematicamente dai Caf o dai professionisti abilitati.

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In questi modelli, prodotti e resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione della Dichiarazione 730, è riportata l’indicazione analitica delle trattenute o dei rimborsi che devono essere effettuati dal sostituto d’imposta.

Se dal risultato contabile della Dichiarazione dei Redditi emerge un credito in favore del contribuente dichiarante, il rimborso viene posto in essere dal datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta. Quest’ultimo, a partire dal mese di luglio, procede alla compensazione di tale importo con il totale delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF, operate sugli emolumenti erogati, per ciascun periodo di paga, alla totalità dei dipendenti in forza. In tale importo rientrano anche le somme derivanti da eventuali conguagli a debito operati su altri lavoratori.

In caso incapienza delle ritenute operate nel mese sulla totalità delle retribuzioni, gli importi residui saranno riportati nei mesi successivi, fino al termine massimo costituito dal periodo di paga di dicembre 2018.

Il contribuente che invece si trovi in debito di IRPEF può optare per la rateizzazione in più mesi del proprio debito: in questo caso il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, applicando la maggiorazione dovuta a titolo di interessi, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio e comunque entro il mese di novembre.

Credito non rimborsato
Se il datore di lavoro è incapiente, poiché le somme a debito dell’intera azienda in F24 nella sezione erario non sono sufficienti a rimborsare le somme a credito da erogare ai dipendenti, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta è obbligato:

  • ad esporre credito quale importo “non conguagliato” nella Certificazione Unica 2019;
  • a rilasciare tempestivamente al contribuente un’apposita comunicazione contenente il dettaglio degli importi rimborsati e delle differenze che non è stato possibile conguagliare in busta paga.

Il lavoratore potrà così recuperare tali somme nella successiva Dichiarazione dei Redditi.

Debito non trattenuto
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel Modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

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Buste paga luglio 2018 e conguagli da 730

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