Incentivo per l’assunzione di disabili – L’art. 13 della L. 68/1999, come rivisitato dall’art. 10 del DLgs. 151/2015, al fine di realizzare un incremento dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ha definito nuove agevolazioni vigenti dal 1° gennaio 2016, fruibili dal datore di lavoro in caso di assunzione di personale disabile.
Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici indipendentemente dall’obbligo di assunzione del personale affetto da minoranze fisiche imposto dalla legge.

Incentivo per l’assunzione di disabiliL’incentivo, di tipo economico, è da rapportare alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Il beneficio economico ammonta al 70% della retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi se l’assunzione riguarda lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978; al 35% della retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi se l’assunzione riguarda lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978; al 70% della retribuzione mensile lorda per la durata di 60 mesi se l’assunzione riguarda lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Per questi ultimi lavoratori l’incentivo può essere riconosciuto al 70% anche per le assunzioni a tempo determinato se la durata non è inferiore ai 12 mesi. L’importo riconosciuto, tuttavia, non può superare il limite massimo del 100% dei costi salariali complessivi relativi al dipendente.

È importante osservare che non si può godere dell’incentivo per altre categorie protette non appositamente indicate, anche nel caso in cui rientrino negli obblighi di assunzioni imposti dalla normativa relativa al collocamento obbligatorio.
Al fine della fruizione le assunzioni devono avvenire a tempo indeterminato anche a tempo parziale; si accede anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Sono incentivate, altresì, l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001, le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; con riferimento a queste ultime i benefici sono trasferiti in capo all’utilizzatore ad eccezione dei periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore.

L’incentivo può essere riconosciuto nei limiti di risorse annualmente stanziate da verificarsi di volta in volta sul sito INPS tramite il seguente percorso: servizi on line per tipologia di utente, aziende, consulenti e professionisti, servizi per le aziende e consulenti, dichiarazioni di responsabilità del contribuente, codice modulo “151-2015”.

Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve inviare, dal portale INPS, una domanda preliminare di ammissione indicando i dati del lavoratore, la tipologia del rapporto, l’imponibile lordo annuo, il numero delle mensilità previste contrattualmente e la tipologia della disabilità, avvalendosi del modulo di istanza on line “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. Dopo aver verificato la disponibilità delle risorse, ad oggi non ancora esaurite per l’anno 2018, l’Istituto comunica l’importo massimo dell’incentivo. Nei sette giorni successivi il datore di lavoro deve stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione e comunicarlo all’INPS entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, ai fini della conferma definitiva. Contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo l’Istituto attribuisce al datore di lavoro il codice di autorizzazione “2Y”.

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Nel flusso UniEmens il tipo di contribuzione si diversifica con i seguenti codici: disabilità superiore al 79%, codice DI79; disabilità dal 67% al 79%, codice DI67; disabilità psichica al 45%, codice DI45 (circ. n. 99/2016).
L’assunzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 31del DLgs. 150/2015 ma solo nei casi in cui non sussista l’obbligo di cui all’art. 3 della L. 68/1999, e in presenza delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006.
Non è richiesto il rispetto delle regole del “de minimis” mentre si rende necessaria la verifica dell’incremento occupazionale netto (ULA) secondo cui l’incentivo è fruibile solo se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. L’incentivo è mantenuto anche nel caso in cui l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie, invalidità sopravvenuta o decesso, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

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