Rivalutazione TFR agosto 2018

Rivalutazione TFR agosto 2018 COEFFICIENTI MESE DI AGOSTO 2018

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L’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) con proprio comunicato del 14.09.2018 ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie con riferimento al mese di agosto 2018.

Il prossimo comunicato sarà invece relativo alle rivalutazioni monetarie intervenute con riferimento al mese di settembre 2018 con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istat in data 16.10.2018.

Questo indice consente di adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio canoni di locazione, assegni di mantenimento in caso di separazione e/o divorzio, quote di TFR maturate ed accantonate con riferimento al personale dipendente.

È determinato sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo oggetto di rilevazione mensile e viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi del disposto della Legge n. 392 del 27.07.1978 articolo 81.

tfrIn particolare, il suddetto Comunicato Stampa del 14.09.2018 ha stabilito in 102,9 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ed in funzione di tale indice sono stati rideterminati i coefficienti di rivalutazione monetarie tra cui, come già detto anche le quote di trattamento di fine rapporto, già accantonate, e dei crediti di lavoro.

Le variazioni comunicate sono le seguenti:

  • Indice generale FOI: 102,9
  • Variazione percentuale rispetto al mese precedente: +0,4
  • Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: +1,5
  • Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti: +2,7

Si tratta del 4° aumento consecutivo nell’anno 2018; ciò significa che l’inflazione sta crescendo; tale incremento è determinato, secondo l’Istat, dall’aumento dei costi nel settore dei trasporti, notoriamente considerato un fattore stagionale.

Questo andamento comporterà inevitabilmente un maggior esborso da parte dello Stato per il pagamento delle cedole dei Titoli di Stato.

La suddetta rivalutazione è prevista, con periodicità mensile, al fine di consentire l’aggiornamento delle somme accantonate al 31.12 dell’anno precedente così come disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile prevedendo che “[…] il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT, è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero […]”.

Come detto uno degli ambiti di applicazione più comune è quello del lavoro dipendente per il quale è previsto una particolare forma di retribuzione differita, il T.F.R. appunto, che pur maturando mensilmente (per giorni lavorati mensili superiori a 15 gg) verrà erogato solo al momento in cui il rapporto di lavoro dipendente viene a cessare (sia nel caso di dimissioni che nel caso di licenziamento) o qualora, nel corso del rapporto di lavoro vigente ed in presenza di determinati requisiti fissati dalla Legge, il dipendente faccia richiesta al datore di lavoro di poter accedere all’anticipo del T.F.R.

Proprio perché si tratta di una retribuzione che matura nel tempo, il mantenimento del suo potere di acquisto viene garantito attraverso la rivalutazione delle quote accantonate in base al coefficiente di rivalutazione stabilito in funzione dell’indice Istat.

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