Lavoratori in NASPI tutti i vantaggi per il datore che li riassume

LAVORATORI IN NASPI TUTTI I VANTAGGI PER IL DATORE CHE LI RIASSUME

Agevolazioni per chi assume in naspi – L’assunzione di un lavoratore che sia percettore di indennità NASpI costituisce una opportunità per il datore di lavoro che, ove siano realizzate tutte le condizioni di legge, può beneficiare di un particolare incentivo economico.
Il datore di lavoro privato che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori percettori di NASpI, ha diritto ad un contributo mensile per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore.
L’incentivo scatta anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASpI, cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
Ricorrendone i presupposti, l’incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente; esclusa, invece, la cumulabilità nei confronti ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

Requisiti del datore di lavoro – Il beneficio è subordinato al rispetto della regola comunitaria sugli aiuti de minimis che il datore di lavoro è tenuto ad attestare nei confronti dell’INPS all’atto della richiesta dell’incentivo.
Inoltre, il datore di lavoro:

  • deve essere in regola con le norme recanti condizioni generali di accesso agli incentivi;
  • rispettare gli obblighi contributivi, gli accordi e contratti collettivi anche di secondo livello nonché le norme a tutela delle condizioni di lavoro.

Misura dell’incentivo – L’incentivo fruibile è pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.

La corresponsione avviene sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

Si precisa, altresì, che:

  • la somma a credito dell’azienda non potrà comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota;
  • il beneficio non può comunque superare la durata dell’indennità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto;
  • il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Ipotesi di esclusione dall’incentivo – Sono escluse dall’agevolazione:

  • le riassunzioni di lavoratori effettuate nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza;
  • le assunzioni effettuate da imprese che siano in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

Procedura INPS – Il datore di lavoro deve rendere all’INPS, tempestivamente, la dichiarazione “de minimis” che, in rispetto delle norme comunitarie:

  • attesta che nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”;
  • contiene la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

A seguito di tale dichiarazione, l’INPS assegna all’azienda il codice di autorizzazione 8D.
Inoltre, per accedere al contributo, i datori di lavoro devono trasmettere all’INPS specifica dichiarazione di responsabilità avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto Previdenziale aziende.
L’avvenuta ammissione al beneficio viene resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

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