Cessazione QUIR da luglio il TFR torna ad essere accantonato

CESSAZIONE QUIR DA LUGLIO IL TFR TORNA AD ESSERE ACCANTONATO

Con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018, l’INPS ricorda che, a partire dal mese di luglio, cessa la disciplina che ha permesso in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto(TFR), sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.

L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), con eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo.

L’Istituto fa presente che, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

Opzione QUIR – Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno 6 mesi, sono stati posti nella condizione di poter scegliere di ricevere mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo corrispondente.

Una volta manifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, essa resta vincolante fino al 30 giugno 2018.

Il legislatore ha comunque escluso da questa possibilità:

  • i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici;
  • i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • i lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.

Finanziamento QUIR – I datori di lavoro che hanno avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento “QUIRFinLiquidata”, che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia, fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.

Gestione TFR da luglio 2018 – Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione – dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente:

a) accantonamento in azienda;
b) versamento al Fondo di tesoreria;
c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.

La disciplina ordinariamente prevista dalla legge, e che tornerà in vigore da luglio 2018, prevede esclusivamente la possibilità che il datore di lavoro anticipi l’importo accantonato ricorrendo le seguenti condizioni:

  • lavoratore in possesso di almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • limite massimo di anticipazione pari al 70% del trattamento maturato;
  • concessione ad un massimo del 10 % dei lavoratori aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti;
  • una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

La richiesta deve inoltre essere giustificata dalla necessità di sostenere spese straordinarie per:

  • terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  • fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore.

Dal 2007, in accordo alla riforma della previdenza complementare, il lavoratore ha il diritto di destinare il Tfr a un fondo pensione integrativo, di natura complementare rispetto alla posizione pensionistica obbligatoria istituita per legge presso l’INPS.

Anticipazione TFR in busta paga QUIR chiusura al 30.06 senza proroga

(Visited 121 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *