Modulo incentivo assunzione donne svantaggiate
Per la preventiva comunicazione on line il modello aggiornato alla legge di bilancio 2021 sarà presente nel «Cassetto previdenziale» dall’11 novembre
Modulo incentivo assunzione donne svantaggiate – Con il messaggio n. 3809 pubblicato ieri, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo previsto dall’art. 1 commi 16-19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea resa nota con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ma limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso dell’anno 2021.
Per le istruzioni riferite alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sarà necessario attendere l’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Si ricorda che la norma in argomento prevede che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’art. 4 commi da 9 a 11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Ai fini del diritto all’esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
L’INPS ha poi provveduto ad illustrare la disciplina dell’esonero e a fornire opportuni chiarimenti con la circ. n. 32 del 22 febbraio 2021 e con il successivo messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021. In particolare, la circolare ha chiarito l’ambito soggettivo della misura in esame, a seguito dei dubbi derivanti dal mancato richiamo al comma 8 (si veda “Incentivo assunzione donne anche se il rapporto trasformato non è agevolato” del 7 aprile 2021).
Con il messaggio in commento vengono innanzitutto delimitati ulteriormente i datori di lavoro che possono accedere al beneficio. L’incentivo infatti non trova applicazione, oltre che nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei riguardi delle imprese del settore finanziario (che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities).
Modulo incentivo assunzione donne svantaggiate
Sotto il profilo operativo, con il messaggio in commento, l’INPS precisa che i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012” ai fini della preventiva comunicazione on line finalizzata alla fruizione dell’incentivo. Il modulo, aggiornato tenuto conto della diversa disciplina dettata dalla legge di bilancio 2021, sarà presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento a partire dall’11 novembre 2021. Sul punto, l’Istituto previdenziale sottolinea che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on line.
Invece, non è tenuto ad ulteriori adempimenti il datore di lavoro che avesse già utilizzato tale modulistica on line ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo del 50% (di cui all’art. 4 commi da 8 a 11 della L. 92/2012), per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno. La comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà infatti valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero del 100%.
Vengono, infine, dettate le istruzioni operative ai datori di lavoro autorizzati per la fruizione dell’incentivo in argomento, con riferimento sia ai datori di lavoro privati, anche con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, sia ai datori di lavoro agricoli.
Nel dettaglio, i datori di lavoro privati potranno fruire dell’incentivo esponendo, a partire dal flusso UniEmens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero e valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”. In particolare, all’interno dell’elemento “InfoAggcausaliContrib” dovranno essere indicati:
– il valore “INDO”, nell’elemento “CodiceCausale”;
– il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG, nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”.
Inoltre, la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata solo nei flussi UniEmens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022. Sul punto viene precisato che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Vengono, inoltre, fornite le istruzioni relative alla restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani ex art. 1 comma 100 della L. 205/2017 (c.d. “incentivo GECO”). I datori di lavoro dovranno valorizzare nell’elemento “CausaleADebito”, il codice causale “M472” e nell’elemento “ImportoADebito”, l’importo da restituire. Invece, il datore di lavoro che deve restituire le quote di esonero ex art. 4 commi da 8 a 11 della L. 92/2012 dovrà valorizzare il codice causale “M431” nell’elemento “CausaleADebito” e l’importo da restituire nell’elemento “ImportoADebito”.
Assunzioni donne svantaggiate 2021 2022 al via |
Assunzioni donne 2021/2022: valide fino a dicembre 2021
L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’incentivo spetta:
- per i contratti di assunzione a tempo indeterminato, per un periodo di 18 mesi;
- per i contratti di assunzione a tempo determinato, per un periodo di 12 mesi;
- nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021 fino al limite complessivo di 18 mesi (messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021).
L’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
Le lavoratrici agevolabili sono:
- donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di ogni età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle aree di cui all’art.2, p.18), lettera e), del regolamento (CE) n. 800/2008, sostituito dal regolamento UE n. 651/2014;
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, autorizzato con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.
Pertanto, per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, occorrerà attendere l’esito del nuovo procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11 novembre 2021, rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020. Qualora il datore di lavoro, nel corso del 2021, abbia già trasmesso il modulo di istanza, ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, non sarà necessario effettuare ulteriori adempimenti, in quanto, la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando nell’elemento il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020.
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