Modulo incentivo assunzione donne svantaggiate – Con il messaggio n. 3809 pubblicato ieri, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo previsto dall’art. 1 commi 16-19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea resa nota con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ma limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso dell’anno 2021.

Per le istruzioni riferite alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sarà necessario attendere l’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Si ricorda che la norma in argomento prevede che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’art. 4 commi da 9 a 11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Ai fini del diritto all’esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
L’INPS ha poi provveduto ad illustrare la disciplina dell’esonero e a fornire opportuni chiarimenti con la circ. n. 32 del 22 febbraio 2021 e con il successivo messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021. In particolare, la circolare ha chiarito l’ambito soggettivo della misura in esame, a seguito dei dubbi derivanti dal mancato richiamo al comma 8 (si veda “Incentivo assunzione donne anche se il rapporto trasformato non è agevolato” del 7 aprile 2021).

Con il messaggio in commento vengono innanzitutto delimitati ulteriormente i datori di lavoro che possono accedere al beneficio. L’incentivo infatti non trova applicazione, oltre che nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei riguardi delle imprese del settore finanziario (che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities).

Modulo incentivo assunzione donne svantaggiate

Sotto il profilo operativo, con il messaggio in commento, l’INPS precisa che i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012” ai fini della preventiva comunicazione on line finalizzata alla fruizione dell’incentivo. Il modulo, aggiornato tenuto conto della diversa disciplina dettata dalla legge di bilancio 2021, sarà presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento a partire dall’11 novembre 2021. Sul punto, l’Istituto previdenziale sottolinea che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on line.

Invece, non è tenuto ad ulteriori adempimenti il datore di lavoro che avesse già utilizzato tale modulistica on line ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo del 50% (di cui all’art. 4 commi da 8 a 11 della L. 92/2012), per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno. La comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà infatti valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero del 100%.

Vengono, infine, dettate le istruzioni operative ai datori di lavoro autorizzati per la fruizione dell’incentivo in argomento, con riferimento sia ai datori di lavoro privati, anche con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, sia ai datori di lavoro agricoli.

Nel dettaglio, i datori di lavoro privati potranno fruire dell’incentivo esponendo, a partire dal flusso UniEmens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero e valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”. In particolare, all’interno dell’elemento “InfoAggcausaliContrib” dovranno essere indicati:
– il valore “INDO”, nell’elemento “CodiceCausale”;
– il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG, nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”.

Inoltre, la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata solo nei flussi UniEmens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022. Sul punto viene precisato che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Vengono, inoltre, fornite le istruzioni relative alla restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani ex art. 1 comma 100 della L. 205/2017 (c.d. “incentivo GECO”). I datori di lavoro dovranno valorizzare nell’elemento “CausaleADebito”, il codice causale “M472” e nell’elemento “ImportoADebito”, l’importo da restituire. Invece, il datore di lavoro che deve restituire le quote di esonero ex art. 4 commi da 8 a 11 della L. 92/2012 dovrà valorizzare il codice causale “M431” nell’elemento “CausaleADebito” e l’importo da restituire nell’elemento “ImportoADebito”.

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