Assunzioni donne svantaggiate 2021 2022. Con una notizia pubblicata ieri sul proprio sito internet, il Ministero del Lavoro ha comunicato l’avvenuta autorizzazione della Commissione europea per l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, previste dall’art. 1 commi da 16 a 19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Nel merito, il Ministero ha ricordato che la misura agevolativa ha come finalità principale quella di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.

Tecnicamente, la disposizione presente nella legge di bilancio 2021 stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 4 commi da 9 a 11 della L. 92/2012, venga riconosciuto in via sperimentale nella misura del 100% (anziché del 50%) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Così come indicato dall’INPS nel messaggio n. 1421/2021, ai fini del riconoscimento dell’incentivo è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) ovvero il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha altresì chiarito che il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito di svantaggio è richiesto alla data della trasformazione.

Sempre per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola, con la circ. n. 32/2021, l’INPS ha precisato che sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate”, le seguenti categorie:
– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Richiesto l’incremento occupazionale netto

Tornando alle disposizioni della legge di bilancio 2021, l’art. 1 comma 17 stabilisce che le assunzioni in questione devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Sul punto, si precisa che per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Assunzioni agevolate under 36: modalità operative

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Infine, il comma 18 dell’art. 1 della L. 178/2020 stabilisce che il beneficio in argomento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Inoltre, l’efficacia della misura prevista dalla legge di bilancio 2021 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea. Autorizzazione peraltro comunicata nella giornata di ieri, dopo che la medesima Commissione ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.