Lavoro extra nel periodo festivo

Lavoro extra nel periodo festivo

Feste natalizie in arrivo: il lavoro extra può essere una soluzione

Lavoro extra nel periodo festivoL’attuale quadro normativo prevede uno strumento contrattuale destinato a soddisfare le esigenze dei datori di lavoro nei brevi periodi di intensificazione dell’attività: si tratta del lavoro cosiddetto “extra”.

Al riguardo è importante tenere presente che i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni (c.d. extra), nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, restano al di fuori del campo di applicazione delle novità introdotte dal Decreto Dignità in materia rapporti di lavoro a tempo determinato.

La legge non detta una analitica disciplina del lavoro extra, limitandosi a definire gli ambiti di manovra entro i quali la contrattazione collettiva può provvedere alla individuazione degli speciali servizi per la cui esecuzione è ammesso il ricorso a questa particolare tipologia di impiego.

Ambito di applicazione
Le disposizioni in argomento sono applicabili unicamente nei settori del turismo ed ai pubblici esercizi.
Sono comprese in tale ambito, anzitutto, le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), dell’intermediazione (agenzie viaggi).

Per completezza, appare utile ricordare la definizione legale delle imprese turistiche, cioè quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica21.

Per quanto riguarda l’individuazione dei pubblici esercizi, la legge opera una minuta elencazione di attività, tra le quali ricordiamo gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, le pensioni, le trattorie, le osterie, i caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano bevande, gli stabilimenti di bagni, le sale da gioco22.

Le principali attività cui si applica la normativa in deroga sono:

  • Alberghi, pensioni, villaggi, campeggi e simili;
  • Bar, ristoranti e altri locali in cui si effettua somministrazione di cibo e bevande;
  • Agenzie viaggio;
  • Stabilimenti balneari;
  • Sale da gioco;
  • Commercio al dettaglio di cibo e bevande.

Attività inquadrabili come extra
È attribuito alla contrattazione collettiva il compito di individuare i casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro extra: al riguardo va osservato che la norma non si limita ad un generico rinvio ai contratti collettivi, bensì precisa che a tal uopo è indispensabile l’intervento dei sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Deve comunque trattarsi di servizi che, pur essendo prevedibili e programmabili in quanto resi abitualmente soprattutto in certi periodi dell’anno, devono essere non quotidiani né sempre dello stesso tipo: il legislatore ha così inteso autorizzare l’utilizzo di lavoratori giornalieri anche con riferimento a servizi programmati i quali si ripetono sistematicamente e dei quali non è richiesta la straordinarietà né l’occasionalità. La validità del contatto è subordinata al solo rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva, prescindendo del tutto dall’esistenza o meno di particolari o straordinarie esigenze produttive.

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N.B. Non viene ammessa quindi la possibilità che il lavoratore extra, in occasione dello speciale servizio, venga addetto a servizi diversi da questo.

Al riguardo è possibile individuare due requisiti specifici, almeno un dei quali deve caratterizzare il rapporto di lavoro.

Requisito soggettivo
La giurisprudenza, nel tempo, ha precisato che il concetto di “specialità” non ha una natura negativa (assenza del carattere generale, connesso alla generale funzione dell’azienda ed all’ordinaria natura, dei relativi servizi), né oggettiva (la disposizione non indica quali sono i caratteri oggettivi del servizio speciale), bensì relativa, in quanto il servizio è definito attraverso la normativa collettiva. In tal modo, il servizio è speciale solo in quanto appartiene ad una particolare “specie”: la specie “determinata” dalla normativa collettiva.

Ad esempio, il CCNL Turismo individua gli “speciali servizi” in occasione dei quali è possibile assumere lavoratori extra:

  • banquetting;
  • meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
  • attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
  • prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
  • prestazioni rese in occasione delle festività;
  • ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

Requisito oggettivo
L’inserimento delle causali riferite ai week-end e alle festività ha aggiunto due ipotesi “oggettive” per il ricorso alle prestazioni di lavoro extra, sicché è corretto ritenere che esse possano svolgersi in tali periodi non già per lo svolgimento di speciali attività, ma con riguardo a qualunque tipo di prestazione, purché collocata nel fine settimana e durante le festività.
Il lavoro extra, pertanto, è utilizzabile per far fronte ai picchi di clientela generalmente verificabili “in occasione” dei fine settimana e delle festività.

Obblighi di comunicazione
Nel settore del turismo ed in quello dei pubblici esercizi è possibile ricorrere all’assunzione di manodopera mirata all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (c.d. lavori “extra” e “di surroga”), secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il datore di lavoro può effettuare una comunicazione (UNIURG), pur sempre preventiva, ma che contenga i soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da integrare e completare entro i successivi tre giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

N.B. La comunicazione di assunzione UNILAV deve essere comunque inviata entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro.

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