La fine del Divieto di licenziamento si avvicina

La fine del Divieto di licenziamento si avvicina

il punto sulle prossime scadenze

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La fine del Divieto di licenziamento – Con il mese di dicembre si avvicina – salvo ulteriori modifiche normative – la fine del divieto di licenziamento attualmente vigente solo per alcuni settori e a determinate condizioni.
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Dal 30 giugno, infatti, si è avuto un ritorno alla “normalità” graduale per evitare di lasciare privi di tutele l’intera platea di lavoratori dipendenti, soprattutto, in quei settori fortemente colpiti dalla crisi economica da Covid-19.

La complessità circa l’esatta individuazione della fine del divieto di licenziamento risiede nel fatto che il legislatore, con gli ultimi interventi normativi, ha agganciato la vigenza del divieto alla fruizione degli ammortizzatori sociali che sono differenziati – per causale e per durata – da settore a settore.

Industria e edilizia – Per le aziende rientranti nei settori dell’industria e dell’edilizia il divieto di licenziamento è venuto meno il 30 giugno 2021 essendo terminate in tale data le 13 settimane di CIGO con causale Covid-19 introdotte dal decreto Sostegni.

Tuttavia, il decreto Sostegni-bis ha riconosciuto alle medesime aziende la possibilità, dal 1° luglio 2021, di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 senza il pagamento del contributo addizionale previsto dal suddetto decreto che ricordiamo essere pari al 9, 12 o 15 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate in relazione alla durata di utilizzo dell’ammortizzatore sociale nel quinquennio mobile.

Il ricorso alla CIGO o CIGS “scontate” aziona però, nuovamente, il divieto di licenziamento non potendosi, infatti, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, avviare procedure di licenziamento collettivo o recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, l’articolo 40-bis del decreto Sostegni-bis riconosce ai datori di lavoro che non possono richiedere la CIGO e la CIGS scontate un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Anche in questo caso, il ricorso agli ammortizzatori sociali aziona il divieto di licenziamento.

Aziende con CIGD, FIS, FSBA– Il decreto legge Sostegni, per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGD, FIS e fondi di solidarietà bilaterali, ha introdotto, sino al 31 ottobre 2021, un divieto di licenziamento che operava indipendentemente dal ricorso alle 28 settimane di ammortizzatori con causale Covid-19.

Il decreto legge n. 146/2021 nel riconoscere ulteriori 13 settimane di ammortizzatori sociali da fruire entro il 31 dicembre 2021 introduce, questa volta, un divieto di licenziamento che si aziona solo nel periodo di fruizione degli stessi.

Aziende con codici ateco 13, 14 e 15 –Per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili l’articolo 4, decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, dispone che fino al 31 ottobre 2021 è precluso, indipendentemente dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Il decreto legge n. 146/2021 nel riconoscere ulteriori 9 settimane di ammortizzatori sociali da fruire entro il 31 dicembre 2021 introduce, questa volta, un divieto di licenziamento che si aziona solo nel periodo di fruizione degli stessi.

CISOA– Il decreto legge Sostegni, per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CISOA, ha introdotto, sino al 31 ottobre 2021, un divieto di licenziamento che operava indipendentemente dal ricorso alle 120 giornate di ammortizzatori con causale Covid-19.

È doveroso rammentare che, con riferimento alla CISOA, il decreto fiscale (decreto legge 146/2021) non ha previsto ulteriori giornate di ammortizzatori sociali.

Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio – Ai datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio, il decreto Sostegni-bis riconosce, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Ai datori di lavoro che fruiscono dell’esonero resta precluso, fino al 31 dicembre 2021, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo disciplinate della legge 23 luglio 1991, n. 223 e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Aziende con più di 1000 dipendenti – Per le aziende con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, il decreto legge n. 103/2021, nel riconoscere la possibilità di richiedere ulteriori 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale da fruire entro il 31 dicembre 2021, introduce, anche questa volta, un divieto di licenziamento che si aziona solo nel periodo di fruizione degli stessi.

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