Assegno unico e universale dal 2022.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il DLgs. attuativo dell’art. 2 della L. 1° aprile 2021 n. 46, che istituisce l’assegno unico e universale. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il parere, prima del via libera definitivo.

La misura potrà essere richiesta a partire dal 1° gennaio 2022 e, fino a quando non sarà pienamente operativa, continuerà a essere erogato l’assegno temporaneo per figli minori (c.d. “assegno ponte”) di cui al DL 79/2021 convertito, a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L’introduzione dell’assegno unico e universale determinerà la graduale soppressione delle misure indicate nell’art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano:
– l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
– il bonus bebè;
– il premio alla nascita;
– gli assegni per il nucleo familiare.

L’assegno in esame spetterà a tutti i nuclei familiari con figli a carico, interessando quindi sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, subordinato al possesso cumulativo di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare, per accedere alla misura occorre:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Interdizione dal lavoro lavoratrici in gravidanza

Per i nuovi nati decorrenza dal 7°mese di gravidanza– L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari (in egual misura fra i genitori) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’assegno è altresì riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che lo stesso:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;

In presenza di figli con disabilità a carico, l’assegno è riconosciuto senza limiti di età.

L’importo varia in base all’ISEE secondo criteri di universalità e progressività. Infatti, la somma potrà subire variazioni in relazione ai soggetti destinatari: stando al comunicato, l’assegno mensile dovrebbe arrivare fino a 175 euro per il primo e il secondo figlio (260 dal terzo), che saranno ridotti qualora i figli a carico presenti nel nucleo abbiano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni. Inoltre, l’importo pieno andrebbe a chi ha un ISEE fino a 15 mila euro, superati i quali l’assegno calerebbe progressivamente fino a un importo minimo per gli ISEE oltre una certa soglia o per chi non lo presenta.

Viene poi prevista un’ipotesi di maggiorazione qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità; in tal caso, la misura spetta a prescindere dall’età e l’importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Maggiorazioni e figli disabili– Dal 3° figlio in poi è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Importo che si riduce gradualmente fino a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.

Una maggiorazione dell’assegno è prevista anche in presenza di figli disabili, variabile in relazione all’età e al grado di disabilità.
In particolare, per i figli con disabilità minorenni è previsa una maggiorazione pari a:

  • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
  • 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
  • 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per quanto riguarda i figli disabili maggiorenni, invece, la maggiorazione è pari a 50 euro se di età compresa fra i 18 e i 21 anni (che si somma all’assegno per i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni di età).

In caso di figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili per valori ISEE sino a 15.000 euro. Con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, o anche in assenza di ISEE, l’importo si riduce gradualmente sino a un valore mensile di 25 euro.

L’INPS darà indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande

Il beneficio potrà essere richiesto all’INPS (anche congiuntamente al reddito di cittadinanza, col quale è compatibile) dal 1° gennaio del prossimo anno, secondo le modalità che saranno rese note dall’Istituto di previdenza entro 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. attuativo.

Maggiorazione di salvaguardia temporanea per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro – Da più parti è stato rilevato che con il nuovo assegno unico alcune famiglie (quelle con ISEE inferiore a 25.000 euro) potrebbero arrivare a perderci.

Per mettere una pezza a tale evenienza, nel decreto attuativo è previsto un meccanismo di maggiorazione temporanea dell’assegno, a valere per i primi 3 anni, introdotto “Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività”.

Tale maggiorazione è prevista alle seguenti condizioni:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro
  • effettiva percezione, nel corso dell’anno 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.


Si fa presente che la maggiorazione, oltre ad essere riconosciuta solamente per i primi 3 anni, è erogata in maniera decrescente per ciascuna annualità. In particolare, l’importo mensile della maggiorazione spetta:

  • a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
  • b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
  • c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.


Nessuna maggiorazione è prevista a partire dal 1° marzo 2025.