Contributo per genitori fino a 500 euro

Destinatari del beneficio sono i genitori disoccupati (ossia privi di impiego o il cui reddito non sia superiore a 8.145 euro se da derivante da lavoro dipendente e a 4.800 euro se derivante da lavoro autonomo) o monoreddito che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (ovvero caratterizzato dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità non inferiore al 60%).

Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili: aiuti fino a 500 euro al mese

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285/2021, il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2021 che definisce i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande del contributo mensile riconosciuto in favore dei genitore disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico, previsto dall’articolo 1, commi 365 e 366 della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), così come modificato dalla legge n. 69/2021 (di conversione del D.L. n. 41/2021, c.d. decreto Sostegni).
Assegno unico e universale dal 2022

La norma, si ricorda, riconosce in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, un contributo mensile per un importo massimo di 500 euro netti, per il periodo 2021-2023, nel limite di spesa di 5 milioni euro per ciascun anno.

Destinatari della misura –Destinatari del beneficio sono i genitori disoccupati (ossia privi di impiego o il cui reddito non sia superiore a 8.145 euro se da derivante da lavoro dipendente e a 4.800 euro se derivante da lavoro autonomo) o monoreddito (ossia il cui reddito derivi esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (ovvero caratterizzato dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità non inferiore al 60%).

Requisiti– Ai fini del riconoscimento del beneficio, è necessario, al momento della presentazione della domanda, il possesso cumulativo dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
  • essere disoccupato o monoreddito, facente parte di nucleo familiare monoparentale;
  • fare parte di un nucleo familiare in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Per figli a carico devono intendersi quelli che, non essendo economicamente indipendenti, continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore: ossia figli con reddito non superiore a 4.000 euro annui fino a 24 anni e a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.

Importo e modalità di erogazione– Il beneficio è corrisposto dall’Inps, previa domanda telematica presentata dal genitore, secondo le modalità e le scadenze che lo stesso Istituto definirà con apposita Circolare.

L’erogazione avviene mensilmente per l’intera annualità (da gennaio a dicembre) nei seguenti importi:

  • 150 euro in presenza di un solo figlio;
  • 300 euro in presenza di due figli;
  • 500 euro in presenza di tre o più figli.

Posto il limite annuo di spesa pari a 5 milioni di euro, il decreto specifica che in caso di mancanza di risorse, l’erogazione avverrà dando precedenza ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di ISEE, si darà precedenza ai richiedenti con figli minori non autosufficienti. A seguire, sarà data priorità ai richiedenti con figli con disabilità di grado grave e, infine, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

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