Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 è stato pubblicato il DM 9 agosto 2019, con cui il Ministero del Lavoro ha individuato le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

L’art. 2 del provvedimento prevede che alla DSU precompilata possano accedere tutti i soggetti che ne facciano richiesta direttamente o per il tramite di un CAF delegato.

In particolare, il dichiarante può accedere direttamente alla DSU precompilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare.
Con riferimento al sistema di autenticazione, l’accesso è riservato ai possessori di una delle credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nell’apposita area riservata dei rispettivi siti internet istituzionali, oppure ai possessori di identità SPID di livello 2 o superiore.

Invece, con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, l’accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti:
– l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l’assenza di dichiarazione;
– nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore a 10.000 euro, l’indicazione dell’esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell’assenza dei rapporti;
– nei casi diversi da quello precedente, il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali indicati all’art. 5 comma 4, lett. a) del regolamento ISEE.

Accesso con sistema di autenticazione ed elementi di riscontro

l’accesso e’ riservato a chi è in possesso di:

  • credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
  • identità SPID di livello 2 o superiore.

Per quanto riguarda gli elementi di riscontro riferiti agli altri componenti del nucleo familiare, l’accesso è riservato a coloro che – per ciascuno dei componenti – indicano correttamente:

  • l’importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l’assenza di dichiarazione;
  • nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore ad 10.000 euro, l’esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell’assenza dei rapporti;
  • nei casi diversi da quello descritto al punto precedente il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare.

Infine, si evidenzia che l’accesso alla DSU precompilata è consentito a decorrere dal 1° gennaio 2020. In via sperimentale, la DSU precompilata è resa accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

Voci da autodichiarare
Nonostante sia precompilata, la DSU prevede una serie di informazioni che devono essere autodichiarate dal soggetto interessato, che saranno via via aggiornate in relazione all’evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto dei relativi flussi di informazione. Vi rientrano, ad esempio, le informazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, quelle necessarie per determinare il valore della scala di equivalenza, l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell’ISEE, la condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo, ecc.

Tuttavia, su richiesta del dichiarante, l’Inps procede al precaricamento di alcuni dati contenuti nella ultima DSU eventualmente presente nel sistema informativo dell’ISEE e più precisamente le voci riguardanti:

  • nucleo familiare, eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
  • casa di abitazione del nucleo familiare;
  • assegni periodici effettivamente corrisposti;
  • autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto.
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