ANF unico genitore o genitore vedovo – chiarimenti INPS

ANF unico genitore o genitore vedovo: chiarimenti per l’istruttoria delle domande

ANF unico genitore – Chiarimenti INPS sulle domande di assegno ANF dei nuclei familiari con un solo genitore: non serve domanda di autorizzazione ma istruttoria interna.

Con Messaggio n. 3466/2019, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla corretta gestione delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nei casi di figli riconosciuti da un solo genitore o nuclei con genitore vedovo, rispondendo alle richieste pervenutegli da parte delle Sedi territoriali in merito.

L’Istituto ha precisato che, in tali casi, non è necessario che il richiedente presenti domanda di Autorizzazione. È invece dovuta un’istruttoria interna per il controllo dei dati dichiarati nella domanda di ANF presentata dai dipendenti del settore privato o lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto.

Nuclei familiari monogenitoriali

Il riferimento è ai nuclei con uno o più figli legalmente riconosciuti da un unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre) richiedente la prestazione, o nuclei in cui uno dei genitori è deceduto e quindi l’altro risulta vedova o vedovo.

L’INPS ricorda che l’Autorizzazione ANF è necessaria quando:

  • venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo;
  • nei casi di possibile duplicazione di pagamento;
  • per applicare l’aumento dei livelli reddituali.

Nei casi in esame non è possibile una duplicazione del pagamento, quindi non è necessaria la domanda di Autorizzazione da parte del richiedente; basta una verifica dei dati anagrafici dichiarati da parte dell’operatore tramite l’accesso alle banche dati, a seguito della quale potrà essere gestita l’istruttoria della domanda di ANF.

Verifiche in fase istruttoria
I chiarimenti dell’Istituto hanno riguardato, in particolare, i nuclei familiari con figlio legalmente riconosciuto da un unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre) richiedente la prestazione, ovvero i nuclei in cui uno dei genitori è deceduto e, quindi, l’altro risulta vedova/o.

Come indicato in premessa, le procedure telematiche di presentazione e gestione delle domande di ANF, nei casi in cui rilevino la presenza nel nucleo di un unico genitore richiedente la prestazione, non operano l’istruttoria automatica perché sono necessarie verifiche da parte dell’operatore.

Verificato il diritto alla prestazione relativamente alla tipologia e composizione del nucleo e/o la presenza di eventuale Autorizzazione ANF, vi è la possibilità di sbloccare l’istruttoria stessa nelle procedure di gestione ANF. Le verifiche dovranno essere effettuate in fase di istruttoria tramite l’accesso alle banche dati anagrafiche.

Giova ricordare che la domanda di Autorizzazione ANF – da presentarsi attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione – è necessaria:

  • nel caso in cui venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, etc.);
  • nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);
  • per applicare l’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).
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