In attesa della consueta comunicazione dell’INPS, prevista per gli ultimi giorni del mese, si segnala che dal 1° al 10 ottobre 2019 sarà possibile pagare i contributi relativi al terzo trimestre dei lavoratori domestici.
Tale tipologia contrattuale, la cui disciplina è contenuta nel codice civile (artt. 2240-2246) e nella L. 339/1958, presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri settori.

Innanzitutto il datore è il nucleo familiare, anche se composto da una sola persona; il rapporto di lavoro subordinato viene instaurato tra il lavoratore e il datore con lo scopo di migliorare e soddisfare i bisogni personali e familiari di quest’ultimo; la prestazione viene resa presso l’abitazione del datore, rendendo dunque possibile anche la convivenza del lavoratore con il nucleo familiare.

Si sottolinea, inoltre, che il datore di lavoro domestico non si configura come sostituto d’imposta; di conseguenza egli non deve effettuare le ritenute alla fonte sui compensi erogati al lavoratore, ma limitarsi solamente alle trattenute e versamenti previdenziali.

Dal punto di vista della sicurezza sociale, il lavoratore domestico è tutelato attraverso l’assicurazione IVS, gli assegni al nucleo familiare, l’indennità di maternità, di disoccupazione involontaria, di infortunio o malattia professionale e, infine, contro il rischio di tubercolosi. Non è prevista l’indennità di malattia a carico dell’INPS, ma è il datore che corrisponde il 50% della retribuzione per i primi tre giorni e il 100% a partire dal quarto (art. 26 del CCNL personale domestico).

Il contributo è determinato in base a due elementi: il contributo orario e il numero di ore lavorate dall’ultima domenica del mese precedente l’inizio del trimestre fino all’ultimo sabato del trimestre. Annualmente l’INPS, con apposita circolare, stabilisce l’importo del contributo orario che, per le prestazioni fino a 24 ore settimanali, è determinato in base alle fasce di retribuzione convenzionale in cui si colloca la retribuzione oraria effettiva. Per i rapporti di lavoro oltre le 24 ore il contributo orario è fisso, è quindi irrilevante la retribuzione effettiva. L’INPS ha fissato con la circolare n. 16/2019 l’importo del contributo orario e i coefficienti di ripartizione per l’anno 2019, riconfermando anche il contributo aggiuntivo dell’1,40% in caso di assunzione a tempo determinato (art. 2 comma 28 della L. 92/2012).

Per stabilire l’importo da versare occorre prima di tutto determinare la retribuzione oraria effettiva (comprensiva del valore convenzionale di vitto e alloggio e della quota oraria della tredicesima mensilità), la fascia in cui essa si colloca e a cui corrisponde il contributo orario, le ore retribuite del trimestre, incluse le ferie. Successivamente, moltiplicare il contributo orario per il numero di ore retribuite nel trimestre.

È previsto, per i datori che applicano il CCNL personale domestico, il contributo alla CAS.SA.COLF pari a 0,03 euro per ogni ora retribuita al dipendente (ripartito tra datore, 0,02 euro, e lavoratore, 0,01 euro). Tale contributo non è calcolato dall’INPS, pertanto il datore dovrà, tramite il portale dell’Istituto, generare un nuovo MAV inserendo l’importo e il codice F2.

Si prenda ad esempio un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato per 20 ore settimanali, per cui il monte ore nel trimestre è di 260. Ipotizzando l’inquadramento nel livello DS, la retribuzione oraria effettiva è pari a 8,89 euro (minimo contrattuale 8,21 più quota oraria della tredicesima pari a 8,21 / 12 = 0,68). Il contributo orario, corrispondente alla retribuzione effettiva, è di 1,61 euro, di cui 0,40 a carico del lavoratore. L’importo da versare nel trimestre sarà allora pari a 418,60 euro (1,61 x 260), a cui aggiungere il contributo dovuto alla CAS.SA.COLF (0,03 x 260 = 7,80), per un totale di 426,4 euro, da versare entro il 10° giorno successivo alla scadenza del trimestre. Nello specifico: I trimestre dal 1° al 10 aprile, II trimestre dal 1° al 10 luglio, III trimestre dal 1° al 10 ottobre, IV trimestre dal 1° al 10 gennaio.

Il datore può chiedere la sospensione dell’obbligo contributivo

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il trimestre, il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di cessazione e non è dovuto il ticket licenziamento.
Il datore può chiedere anche la sospensione dell’obbligo contributivo in caso di maternità, aspettativa per motivi personali, malattia o infortunio del lavoratore di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

qui il servizio INPS per il calcolo dei contributi

I contributi possono essere versati secondo le modalità indicate dall’Istituto previdenziale, ovvero on line tramite il portale dei pagamenti, rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, oppure utilizzando il bollettino MAV inviato dall’INPS.
Il contributo è versato all’INPS, che provvederà a ripartire la quota parte all’INAIL e alla CAS.SA.COLF.

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