Green pass istruzioni per l’uso – domande e risposte

Green pass istruzioni per l’uso

L’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in relazione alle problematiche operative

Green pass istruzioni – Il Decreto Legge 105/2021, pubblicato lo scorso 23 luglio, introduce importanti novità in relazione all’uso del Green Pass come misura obbligatoria per partecipare a determinati eventi o frequentare alcuni esercizi: dai convegni, ai concerti, al ristorante, numerose sono le realtà che vedranno dal prossimo 6 agosto un accesso contigentato.La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha approfondito il testo normativo, concentrandosi anche sulle diverse problematiche che i datori di lavoro si troveranno a gestire da qui a breve.

Da questa riflessione un insieme di Faq che vogliono essere una sorta di prontuario, un elenco di consigli per cercare di sopravvivere in questa giungla normativa.

Come gestire le attività di controllo del green pass di coloro che accedono ai locali aziendali

Come effettuare i controlli del Green pass?
Le modalità di controllo sono previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

È possibile richiedere da parte del verificatore una copia del pass da archiviare?
No. Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede che il controllo sia consentito tramite applicazione “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Il comma 5 del menzionato art. 13 precisa, inoltre, che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

Pertanto, come deve procedere il titolare dell’attività od il suo delegato per dimostrare l’avvenuto controllo?
Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).

Nota bene: la verifica dei dati così come previsto dalla normativa non prevede alcun trattamento ai fini privacy, in quanto il dato non viene conservato, ma solo visionato.

Qualsiasi lavoratore potrà richiedere il Green pass ai clienti? È necessaria una nomina e/o una relativa attività di formazione/informazione specifica?
Non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. L’art. 13, comma 4, infatti, precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”. Questo implica, pertanto, che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

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Attività per cui è richiesto il green pass e lavoratori dipendenti: quale rapporto?

I lavoratori delle attività per cui è previsto il Green pass saranno obbligati a vaccinarsi?
Attualmente, con l’eccezione del settore sanitario, non sono previsti obblighi di vaccinazione diffusa per le altre categorie di lavoratori. La norma sul Green pass fa riferimento all’“accesso” ai “servizi e attività” che poi elenca, pertanto non può intravedersi, al netto delle valutazioni di opportunità, alcun obbligo in tal senso.
Peraltro, va evidenziato che l’obbligo di certificazione verde Covid-19 ha tra i suoi requisiti il vaccino, ma non in via esclusiva, potendo essere rilasciata, sussistendo i requisiti di cui all’art. 9, co. 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, anche ai guariti dall’infezione e a coloro che sono in possesso dell’esito negativo del tampone.

Il datore di lavoro può in alternativa disporre l’obbligo di test sierologici/tamponi in azienda?
L’obbligatorietà e l’imposizione diffusa è da escludersi in considerazione del fatto che in punto di diritto si tratta pur sempre di misure sanitarie invasive, che in linea di principio implicano prelievi organici e perciò non imponibili se non ex lege.
Peraltro, l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Controlli che possono essere effettuati per le assenze soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, mentre la facoltà di verificare l’idoneità alle mansioni è possibile solo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Ciò premesso, diversi sono i casi di aziende che, su indicazione del medico competente, hanno introdotto il test (tampone o sierologico) come parte integrante del Protocollo con la supervisione del Comitato di verifica cui fanno parte sia gli RLS che le rappresentanze sindacali, anche a garanzia del rispetto dello Statuto dei Lavoratori. Lo screening, che ha una periodicità definita e il più delle volte prevede la collaborazione con Istituti Sanitari (anche a scopo di ricerca), resta comunque sempre su base volontaria.
Il consiglio potrebbe essere quello di proporre tale misura preventiva durante una riunione in presenza del Comitato anti-contagio aziendale, con la presenza di datore di lavoro, medico competente, RSPP e RLS, prevedendo il tampone quale misura di prevenzione al contrasto alla diffusione del virus in azienda, verbalizzando la procedura, aggiornando il Protocollo anti-contagio e condividendolo anche con le parti sociali del territorio.

Pertanto il datore di lavoro può chiedere il Green Pass ai lavoratori?
No, stante l’attuale situazione normativa il datore di lavoro non può richiedere il pass ai lavoratori, che devono “limitarsi” ad osservare le misure anti contagio previste dai protocolli aziendali.
Sarà eventualmente il medico competente, fatte le dovute valutazioni, a definire o meno il lavoratore idoneo alla mansione, nel rispetto delle previsioni vigenti in materia di privacy.

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