Esonero contributivo autonomi e professionisti – Il termine di decadenza per la presentazione della domanda per l’accesso all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020, da parte dei lavoratori iscritti nelle Gestioni INPS, è prorogato al 30 settembre 2021.
Lo ha reso noto ieri l’Istituto previdenziale con il messaggio n. 2761, condiviso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Era auspicabile una proroga del termine, considerata la tardiva pubblicazione del decreto attuativo della misura in questione e la vicinanza della data del 31 luglio 2021 (indicato dall’art. 2 comma 5 del DM 17 maggio 2021 quale termine ultimo per la presentazione della domanda per i lavoratori iscritti alle Gestioni INPS).

Pertanto, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR), avranno tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare la domanda di accesso all’esonero contributivo.

La proroga, si legge nel messaggio in commento, è applicabile anche ai professionisti e altri operatori, di cui alla L. 3/2018, obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS e alla presentazione del quadro RR (sez. II) della dichiarazione dei redditi, già collocati in pensione e assunti per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19. L’art. 4 comma 1 del DM 17 maggio 2021 prevede infatti, per queste categorie di lavoratori, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del DM (a eccezione dei commi 5 e 6) e anche lo stesso termine del 31 luglio 2021 per la presentazione della domanda.

Anche se è stato pubblicato il decreto attuativo, l’esonero non può ancora essere richiesto dal soggetto interessato in quanto si dovrà attendere, come specificato nel messaggio n. 2761, la circolare operativa di prossima pubblicazione.

Il beneficio, prevede il decreto, consiste in un esonero dal versamento dei contributi 2021, scadenti nel 2021, di massimo 3.000 euro.

Nella circolare dovranno essere risolti alcuni dubbi sorti a seguito della pubblicazione del DM 17 maggio 2021, uno dei quali riguardante il requisito reddituale. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 20 della L. 178/2020, per accedere all’esonero è necessario che l’interessato abbia percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.
Invece, l’art. 2 comma 2 lett. b) del DM 17 maggio 2021 prevede che il requisito non sia determinato sul reddito complessivo, bensì sul reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione.

L’Istituto previdenziale, nel messaggio in commento, nonché in alcuni documenti precedenti (riguardanti il differimento dei termini di versamento), ha fatto riferimento al reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF (cfr. messaggi nn. 2418/2021 e 1911/2021). Sul punto è quindi auspicabile un chiarimento da parte dell’Istituto.

Entro fine ottobre i professionisti iscritti agli enti ex DLgs. 509/94 e 103/96

Infine, sempre con riguardo ai termini di decadenza per la presentazione della domanda di esonero, rimane invariato al 31 ottobre 2021 quello dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, stabilito dall’art. 3 comma 2 del DM 17 maggio 2021.

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Le condizioni per accedere al beneficio sono:

  • reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro. Fa fede quanto risulta nel quadro RR, mentre per coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva reddito risultante nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche riconducibile alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;

Questi due requisiti non devono essere rispettati dai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione.

L’eccezione riguarda solo coloro che hanno avviato l’attività nel 2020, pertanto anche chi ha avviato l’attività nel 2019 deve verificare il requisito del calo di fatturato nel confronto con il 2020. Quanto saranno emanate le istruzioni INPS si potrà verificare se è sarà preso in considerazione un discorso di ragguaglio a periodo; in caso negativo è evidente che coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 difficilmente potranno beneficiare dell’esonero contributivo.

Inoltre, i potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
  • regolarità contributiva (DURC con esito favorevole); la regolarità, così come previsto dal decreto Sostegni-bis, articolo 47-bis del D.L. 73/2021, sarà verificata a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.

Laddove venga concesso il beneficio dell’esonero, e poi dalla verifica effettuata il beneficio venga meno, l’INPS procederà al recupero delle somme, maggiorate di sanzioni.