Congedo Covid ferie e tredicesima non maturano

Congedo Covid ferie e tredicesima

Congedo parentale straordinario Covid-19: ferie e tredicesima non maturano

Congedo Covid ferie e tredicesima – Il congedo parentale straordinario Covid-19, anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30%, può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo e, quindi, anche per esso trova applicazione quanto previsto all’articolo 34, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, ovvero che detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità.

È quanto emerge dal parere n. 20896, pubblicato il 14 luglio 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico – con il quale sono stati forniti chiarimenti circa la maturazione o meno delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità nell’ambito del congedo parentale straordinario Covid-19.

Occorre, anzitutto, ricordare che, il congedo parentale straordinario Covid-19, rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal D. Lgs. n. 151/2001. La disciplina normativa che regola l’istituto consente ai genitori che fruiscono del periodo di congedo parentale previsto dal citato decreto (articoli 32 e 33) di chiederne la conversione in congedo straordinario Covid-19, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50 per cento della retribuzione.

Il quesito – È stato chiesto un parere al Dipartimento in merito alla portata applicativa della normativa sui congedi straordinari previsti dall’articolo 25 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per consentire la cura e/o tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

In particolare, il quesito posto, attiene all’eventuale maturazione delle ferie durante il periodo di assenza dei dipendenti che utilizzino tale congedo.

Il parere – Il Dipartimento premette che, le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono organicamente previste dal D. Lgs. n. 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”), nel cui ambito viene disciplinato, tra l’altro, il congedo parentale. Quest’ultimo è un istituto utilizzabile alternativamente da entrambi i genitori per una durata massima di dieci mesi, ovvero undici qualora sia fruito dal padre per un periodo minimo consecutivo di tre mesi.

Il richiamato articolo 25 del decreto “Cura Italia” ha poi previsto disposizioni straordinarie in materia di congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, introducendo una nuova forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’articolo 32 del citato D. Lgs n. 151/2001.

Tale disposizione di carattere “emergenziale” è scaturita a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed ha riconosciuto specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Come spiega il Dipartimento nel parere in commento, infatti, l’urgente necessità di soluzioni da praticare nella fase emergenziale al fine di ridurre al minino spostamenti di persone, ha condotto alla previsione di un congedo la cui fruizione ha agito con retroattività rispetto all’entrata in vigore della stessa norma emergenziale.

Tale congedo straordinario, retribuito ai sensi dell’articolo del D.L. n. 18/2020, è stato recentemente riproposto anche dall’articolo 2 (rubricato “Congedi per genitori e bonus baby-sitting”) del D.L. n. 30/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Esso rappresenta – osserva il Dipartimento – un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal citato D. Lgs. n. 151/2001.

È possibile, comunque, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale ex artt. 32 e 33 del menzionato decreto n. 151/2001, chiederne la conversione nel congedo straordinario in questione, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50 per cento della retribuzione.

In virtù di tutto quanto esposto, quindi, il Dipartimento desume che, il congedo straordinario in argomento, anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30 per cento, può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo, dovendosi, quindi, richiamare, anche in questo caso, la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 che, in relazione ai periodi di congedo parentale, esclude, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

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