F24 con compensazioni a rischio: dal 16 novembre la prova

F24 con compensazioni a rischio: dal 16 novembre la prova

Sono in scadenza oggi, 16 novembre, numerosi versamenti (contributi INPS, rate delle imposte da Dichiarazione Redditi, liquidazione IVA, ecc.) e nell’eseguire i versamenti occorre prestare molta attenzione soprattutto con riferimento ai Modelli F24 che presentano compensazioni con profili di “rischio”. Sono, infatti, scattate dal 29 ottobre scorso, le nuove regole introdotte con la Legge di Bilancio 2018, riguardanti la sospensione dell’esecuzione dei Modelli F24 con compensazione, ritenuti a rischio dall’Agenzia delle Entrate.

Provvedimento del 28 agosto 2018 – pdf – Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Pubblicato il 28/08/2018)

L’attuazione della misura in esame, si ricorda, è stata data con il Provvedimento del 28 agosto scorso ma ad oggi presenta ancora molte criticità visto che mancano chiarimenti su molti punti. La misura prevede che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino ad un massimo di 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio: in particolare, se i controlli eseguiti nel periodo di sospensione danno esito positivo, la delega di pagamento viene considerata regolarmente eseguita; in caso di esito negativo, invece, i versamenti e le compensazioni si considerano come se non effettuati.

I profili di rischio – Ma quali sono i casi specifici in cui avviene la sospensione? Bene è proprio questa la domanda cui ad oggi non esiste una risposta dettagliata, visto che il provvedimento menzionato in premessa si limita ad individuare i criteri da utilizzare per la selezione delle deleghe “rischiose”, con riferimento:

  • alla tipologia dei debiti pagati;
  • alla tipologia dei crediti compensati;
  • alla coerenza dei dati indicati nell’F24;
  • ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai soggetti indicati nell’F24;
  • ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nell’F24 al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31 (“Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”), comma 1, DL 78/2010. Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo punto, viene stabilito che, dal 29 ottobre 2018 (data di decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento), i relativi Modelli F24 dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

A ciò si aggiunge la risposta all’interrogazione parlamentare del 27 settembre scorso in Commissione finanza della Camera dei Deputati, in cui l’Agenzia della Entrate si è limitata a dire che il blocco riguarderà solo quegli F24 che presentano profili di rischi “evidenti” e degni di “approfondimento”. Appuntamento con le compensazioni di oggi ancora in alto mare, dunque, che costringeranno contribuenti ed operatori del settore a monitorare costantemente l’esito della delega di pagamento al fine di verificare se andata a buon fine nell’immediato oppure se l’Agenzia delle Entrate ha deciso di concedersi 30 giorni in più perché ritiene la compensazione “rischiosa in modo evidente e degna di essere approfondita”.

La sospensione è intera – Fermo restando che l’F24 andrà inviato esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, l’eventuale sospensione, laddove dovesse esserci, riguarderà l’intera delega di pagamento. Quindi, ciò sta significando che se, ad esempio, si compensa il credito IVA per il versamento dei Contributi INPS ed il credito IRPEF per compensare il debito IRAP, e ciò lo si fa nello stesso F24, qualora l’Agenzia ritenga rischiosa la compensazione IRPEF con IRAP, sospenderà l’intera delega con la conseguenza che la sospensione riguarderà anche la compensazione IVA con l’INPS. Un consiglio utile potrebbe, dunque, essere quello di sdoppiare i versamenti, ossia eseguire un doppio F24 in modo tale che il blocco dell’uno non incida anche sull’altro. Ad ogni modo, l’eventuale sospensione verrà comunicata con apposita ricevuta telematica la quale conterrà anche la data in cui la stessa ha termine e durante tale periodo, l’eventuale saldo positivo dell’F24 non verrà addebitato ed il contribuente potrà inviare le informazioni ritenute necessarie per sbloccare la delega sospesa (può anche attivarsi per eventualmente annullarla). I 30 giorni servono all’Agenzia delle Entrate per eseguire i dovuti controlli, a termine dei quali, se andati a buon fine, il pagamento si considera regolarmente effettuato alla data indicata nel file inviato. Quindi, ad esempio, un F24 inviato oggi ed oggetto di sospensione con esito positivo dato il 30 novembre, si considera eseguito il 16 novembre (ossia nei termini).

L’esito negativo incide sul ravvedimento – Qualora, invece, i controlli dovessero dare esito negativo l’Agenzia delle Entrate comunicherà, con apposita ricevuta, lo scarto dell’F24 (con la relativa motivazione) ed i pagamenti e compensazioni si considerano come non eseguiti. In tal caso per il contribuente si aprirà, dunque, per forza di cose la strada del ravvedimento operoso (e ciò anche in caso di F24 con saldo zero). A tal proposito si tenga presente che la violazione che si configura non è quella di utilizzo di credito inesistente, ma quella omessa presentazione del modello di pagamento (in altre parole si configura l’omesso versamento o l’omessa presentazione del Modello F24 con saldo zero). Si tenga, inoltre, presente, un altro aspetto pratico in merito al ravvedimento: se la delega è sospesa per 30 giorni o comunque per un periodo superiore a 14 giorni, e poi è scartata, viene preclusa al contribuente la possibilità di ricorre al ravvedimento sprint (quello che avviene nei primi 14 giorni) e se ci si dovesse accorgere dello scarto solo al 31° giorno si perde anche la possibilità del ravvedimento breve (quello che avviene dal 15° al 30° giorno dalla violazione).

Sospensione e blocco compensazioni F24 come gestire le operazioni

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