Sospensione e blocco compensazioni F24 come gestire le operazioni

Sospensione e blocco compensazioni F24 come gestire le operazioni

Dal prossimo 29 ottobre l’Agenzia delle entrate potrà sospendere le deleghe di pagamento, modelli F24, recanti la compensazione di crediti e debiti fiscali. La sospensione sarà effettuata esclusivamente nel caso in cui le operazioni e i relativi crediti presentino profili di rischio tali da indurre l’Agenzia delle entrate a ritenere non corretta l’operazione. I criteri di selezione sono stati indicati dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 195385/2018 del 28 agosto scorso.
I contribuenti, al fine di evitare di “incappare” nelle maglie della sospensione dell’utilizzo del credito e dell’eventuale “blocco” dovranno opportunamente modificare alcuni comportamenti consolidati assunti in passato.

Le compensazioni verticali o interne
Le compensazioni verticali o interne non subiscono alcun limite con riferimento alle compensazioni. Ad esempio, se un contribuente vanta un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi pari a 8.000 euro, e deve versare l’acconto IRPEF entro il 30 novembre prossimo pari a 6.300 euro, può effettuare senza problemi l’operazione. Ciò anche laddove la dichiarazione da presentare entro il 31 ottobre prossimo non rechi l’apposizione del visto di conformità.
In linea di principio, anche per esigenze di semplificazione, i contribuenti non indicano quasi mai l’operazione di compensazione interna descritta nel modello F24. Il credito di 8.000 euro sarà riportato “a nuovo” nel quadro RN del modello dei redditi 2019, avente ad oggetto la dichiarazione del periodo di imposta 2018. In corrispondenza del rigo recante l’indicazione dell’acconto versato il contribuente indicherà zero.

In alcuni casi, però, probabilmente per mantenere traccia dell’operazione, i contribuenti indicano facoltativamente nel modello F24 la compensazione tra il credito ed il debito IRPEF. Secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate non dovrebbe cambiare nulla almeno sotto questo profilo. Trattandosi di una compensazione “libera”, per la quale non sussistono rischi di alcun genere, e per la quale non opera il “tetto” di 5.000 euro, la sospensione dell’utilizzo del credito non potrà essere disposta.

Tuttavia, almeno in questa fase iniziale, per evitare errori e la possibilità, sia pure teorica, di disporre comunque la sospensione, sarebbe opportuno non evidenziare le predette operazioni nei modelli F24. In buona sostanza, trattandosi di compensazioni verticali o interne, sarebbe opportuno evitare di far transitare le operazioni all’interno del modello F24. In tale ipotesi il contribuente si limiterà a riportare il credito utilizzato in compensazione interna nel modello di dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento. In ogni caso, anche se la scelta dovesse essere diversa e cioè nel senso di presentare il modello F24 recante la compensazione, non risulterà comunque obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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Le compensazioni orizzontali
In tale ipotesi, le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 troveranno certamente applicazione. Se, ad esempio, il contribuente intende utilizzare il credito IRPEF, in compensazione dell’IRAP, il modello F24 potrebbe essere sospeso. È sufficiente, affinché venga disposta la sospensione, che sussistano elementi di rischio anche se la “bontà” del credito sarà “garantita” dall’apposizione del visto di conformità, trattandosi di una compensazione con un credito eccedente rispetto al limite di 5.000 euro.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che – in presenza di elementi di rischio – la sospensione riguarderà l’intero contenuto della delega. Pertanto, se il modello F24 dovesse riportare un saldo a debito, risulterà sospeso anche il relativo pagamento. La soluzione, fornita in occasione del Telefisco 2018, risulta ora confermata dalle indicazioni del provvedimento direttoriale citato. Pertanto, laddove la delega dovesse essere definitivamente scartata, risulterà omesso l’intero pagamento e l’unica possibilità di regolarizzazione sarà rappresentata dal ravvedimento operoso.

Al fine di evitare queste conseguenze, il contribuente potrà suddividere il credito in due parti. La prima parte a compensazione integrale di una parte del debito. Il modello F24 chiuderà così con un saldo pari a zero. L’eventuale diniego della compensazione potrà quindi interessare solo una parte del debito ed il contribuente dovrà successivamente regolarizzare l’operazione tramite il ravvedimento operoso. Il secondo modello F24, per la parte eccedente il predetto credito, risulterà completamente a debito e quindi, effettuando il pagamento nei termini di legge, non saranno dovuti né penalità, né interessi.

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