Esonero contributivo settore agroalimentare

Esonero contributivo settore agroalimentare

Ancora senza decreto attuativo

Esonero contributivo settore agroalimentare – Nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 è presente una disposizione, oggetto di aggiornamento in sede di conversione ad opera della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che si prefigge il “rilancio” delle filiere agroalimentari messe in ginocchio dal lockdown dei mesi scorsi.

Con il messaggio 3341 del 15 settembre 2020, l’Inps dà le prime indicazioni per l’esonero contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

La norma in questione è l’articolo 222 rubricato “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” che, tra le altre cose, dispone un esonero contributivo a favore delle imprese che rientrano in alcune specifiche filiere.

L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone ai commi 1 e 2: “1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1 appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

L’articolo in commento prevede, dunque, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. I criteri e le modalità attuative dell’esonero sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in corso di adozione.

L’esonero contributivo– In particolare, ad introdurre il beneficio contributivo è il secondo comma dell’articolo 222 del decreto Rilancio.
La misura riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta a fronte del personale occupato nel primo semestre 2020 dalle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

In virtù della richiamata disposizione, non sono dovuti i contributi per la sola quota a carico del datore di lavoro privato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Come al solito, tuttavia, la norma non è “autonoma” poiché prevede innanzitutto l’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, giunta il 15 luglio scorso, e successivamente l’emanazione di un decreto attuativo interministeriale da parte del Ministero del Lavoro, delle Politiche Agricole e dell’Economia e delle Finanze.

Nonostante il termine di venti giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 previsto per l’emanazione del detto decreto, ad oggi non si hanno notizie se non un comunicato stampa del MIPAAF che ne annuncia l’imminenza.

Ciò determina senz’altro una situazione di incertezza per gli operatori del settore. Difatti le imprese interessate dal beneficio sono principalmente quelle che occupano lavoratori agricoli, la cui tariffazione e riscossione dei relativi contributi sottostanno al particolare sistema della “contribuzione agricola unificata”.

L’INPS precede i Ministeri interessati – Nell’ambito della richiamata contribuzione agricola unificata, i versamenti contributivi non si eseguono mensilmente, ma trimestralmente.

In particolare, la scadenza per il versamento dei contributi sui primi due trimestri interessati dal beneficio cade rispettivamente il 16 settembre e il 16 dicembre 2020.

Come ormai di consueto, qualche indicazione è arrivata a poche ore dalla prima scadenza con il messaggio n. 3341 pubblicato dall’INPS nella serata del 15 settembre.

Nell’ambito delle specifiche filiere interessate, l’Istituto ha allegato al messaggio un elenco dei codici Ateco che contraddistinguono le attività economiche che possono fruire del beneficio specificando che si tratta del medesimo elenco di cui alla relazione tecnica alla norma.

Viene chiarito, altresì, che non sono interessati dall’esonero né la quota contributiva a carico dei dipendenti, né i premi per le assicurazioni contro gli infortuni che, nel sistema della contribuzione agricola unificata, non vengono riscossi direttamente dall’INAIL, ma dall’INPS.

Dall’INPS giunge anche la inevitabile sospensione dei pagamenti da parte dei potenziali beneficiari, per lo meno sino alla lettura del decreto attuativo.

Anche se l’INPS non lo precisa nel messaggio, è di buon senso interpretare la sospensione anche con riferimento alle quote INAIL e quelle a carico dei lavoratori.

Dal tenore del messaggio è già evidente che al fine di fruire del beneficio, le aziende interessate dovranno trasmettere un’istanza all’INPS il cui apposito modulo sarà predisposto successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo.

Si rappresenta, infine, che il beneficio contributivo è destinato ad i soli datori di lavoro privati le cui attività siano classificate nei codici Ateco forniti dall’Istituto.

Individuazione dei potenziali beneficiari dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020L’esonero straordinario della contribuzione a carico dei datori di lavoro è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al riguardo, in forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni, si rinvia a quanto da ultimo previsto dalla circolare n. 57/2020.

In attesa dell’adozione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, cui faranno seguito, mediante emanazione di apposita circolare, le indicazioni operative per accedere all’esonero, si ritiene che la categoria dei beneficiari possa essere allo stato individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco (Allegato n. 1) indicati nella relazione tecnica bollinata per quantificare la spesa relativa all’esonero contributivo dell’articolo 222, comma 2, come sostituito dal testo introdotto dalla legge n. 77/2020, che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge n. 34/2020.

Si evidenzia che per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.

Si precisa altresì che l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, sulla base delle precisazioni ministeriali, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Si fa riserva in ogni caso di successive comunicazioni in esito all’adozione del predetto Decreto ministeriale.


Versamento della contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020

In attesa della completa definizione della disciplina relativa all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e della predisposizione del modulo per la presentazione dell’istanza di esonero, si rappresenta che per i beneficiari indicati ai commi 1 e 2 del citato articolo 222 saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020.


Aziende agricole assuntrici di manodopera agricola

I datori di lavoro privati che potranno beneficiare dell’esonero contributivo (cfr. precedente paragrafo 2) saranno individuati con riferimento alle posizioni contributive della gestione agricola unificata, alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati nell’Allegato 1 al presente messaggio, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di Commercio.

Considerato che l’esonero riguarda la contribuzione dovuta per il primo e secondo trimestre 2020, con scadenza ordinaria legale rispettivamente al 16 settembre 2020 e al 16 dicembre 2020, si evidenzia, come sopra specificato, che saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il 1° trimestre 2020.


Aziende con dipendenti

Per l’individuazione dei datori di lavoro privati che potranno essere beneficiari dell’esonero contributivo in trattazione, si fa riferimento alle posizioni aziendali (matricole INPS) alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati nell’Allegato n. 1 al presente messaggio; l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.

L’esonero in parola, non avendo natura di incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Tuttavia, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Contratti a termine semplificati fino al 31 dicembre 2020
Contratti a termine Decreto Agosto
Aumenti Colf badanti e baby sitter

(Visited 47 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *