Contratti a termine semplificati – Con la nota n. 713 pubblicata ieri, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni con riguardo alle novità introdotte dal DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), entrato in vigore lo scorso 15 agosto, soffermandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e quello riconosciuto in caso di assunzione a tempo indeterminato, sulle modifiche in tema di contratto a termine, di licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, nonché sulla proroga della riscossione coattiva.

Dopo aver riepilogato la disciplina dei due esoneri, l’Ispettorato si sofferma sull’art. 8 del DL 104/2020 che, modificando l’art. 93 del DL 34/2020, ha disposto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sempre in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, possano essere rinnovati o prorogati, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 di tale DLgs., fino alla data del 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:
il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
– ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

Secondo l’Ispettorato, dalla formulazione della norma la disposizione permette altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei periodi “cuscinetto” ex art. 21 del DLgs. 81/2015, con la conseguenza che laddove un rapporto sia stato prorogato già quattro volte, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo “cuscinetto”. Inoltre, il termine del 31 dicembre si riferisce alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, mentre il rapporto potrà proseguire anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

La norma abroga poi il comma 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020, che disponeva la proroga automatica, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015, nonché di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. In proposito, la nota in esame ritiene che “la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata «neutrale» in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93”.

Indicazioni anche su esoneri contributivi e licenziamenti

L’art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di licenziamento per motivi economici, originariamente introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020. Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’art. 1 del DL 104/2020, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.
Per tali soggetti resta precluso:
– l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);
– il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

La norma ripropone poi la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la risoluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 18 comma 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell’originario licenziamento, estendendone l’applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel corso del 2020.

Il divieto, si legge nella nota in commento, pare operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il monte ore di cassa integrazione disponibile, come ad esempio nel caso in cui abbia fruito solo in parte delle stesse o quando non ne abbia affatto fruito, ipotesi in cui il licenziamento sarebbe comunque precluso data la possibilità di accedere all’esonero contributivo di cui sopra.

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