Esonero contributi inps decreto agosto

Esonero contributi inps decreto agosto

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Esonero contributi inps decreto agosto – L’INPS, con la circolare n. 105, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del DL 104/2020 (DL “Agosto”), annunciando l’uscita di un successivo messaggio con le istruzioni operative.

Il datore di lavoro che accede all’esonero non potrà richiedere ulteriori trattamenti collegati all’emergenza COVID-19

Si ricorda che la citata disposizione riconosce ai datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (con esclusione di quello agricolo), un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per una durata massima di 4 mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’art. 1 del DL 104/2020.

I datori di lavoro devono inoltre aver già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale si cui al DL 18/2020 (Cura Italia), introdotti per sostenere imprese e lavoratori durante il periodo emergenziale.
La norma prevede poi l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto detti periodi di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’importo non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Esonero contributivo e cassa integrazione sono alternativi

Il DL “Agosto”, osserva l’INPS, introduce un regime di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero in argomento. Ciò implica che il datore di lavoro, qualora decida di accedere all’esonero contributivo, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19.

Di conseguenza, possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Per quanto attiene all’assetto e alla misura, l’INPS precisa che, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale stabilito dal legislatore. L’indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi.

Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, l’Istituto precisa che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale.

Con un successivo messaggio l’INPS fornirà le istruzioni operative

Infine, con la circolare in commento, l’INPS individua i contributi che non sono oggetto di esonero, le condizioni di spettanza del beneficio e l’ipotesi di cumulabilità con altre misure.

Ricapitolando

Possono accedere a questo esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale del “cura Italia” del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

L’ammontare dell’esonero è pari al doppio della contribuzione non versata delle ore di integrazione salariale fruite nei due mesi di maggio e giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi effettivamente dovuti.

Le istruzioni per la fruizione della misura saranno fornite dall’Istituto con un apposito e successivo messaggio.

La misura trova applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Ai fini della verifica del rispetto del presupposto di legittimità, inteso come la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020, è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale. Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.

Possibile formazione di un credito

Nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata, pari al doppio delle ore di integrazione salariale, possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale di “massimo di quattro mesi”, stabilito dal legislatore. Resta ferma, invece, la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori ai quattro mesi.

Durante il periodo di fruizione dell’esonero, che, come già chiarito, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, opererà il divieto di licenziamento di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 104/2020.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà
  • il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Da ultimo, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate, valutate in 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.

l’esonero è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • rispetto del DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

l’applicazione del beneficio è, infine, subordinata, ancora, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

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