Esonero contributivo di sei mesi – Con un approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato gli incentivi previsti dal DL 104/2020 (DL “Agosto”), i quali, in sede di conversione, non sono stati oggetto di rilevanti modifiche.

Si ricorda, infatti, che il suddetto decreto ha introdotto specifici benefici volti alcuni a sostenere l’occupazione, vale a dire l’esonero previsto in alternativa all’utilizzo della cassa integrazione e la c.d. “decontribuzione Sud”, altri a incentivare l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

Con riferimento all’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del DL 104/2020, l’INPS ha già provveduto a illustrare il dettato normativo con la circ. n. 105/2020, annunciando l’uscita di un successivo messaggio con le istruzioni operative per la fruizione.
Nello specifico, la citata disposizione prevede in favore dei datori di lavoro privati (escluso quello agricolo) che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, di cui all’art. 1 del DL “Agosto”, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dagli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 14 del DL 104/2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Invece, gli artt. 6 e 7 del DL 104/2020 introducono due incentivi in caso di assunzione con contratto di lavoro rispettivamente a tempo indeterminato e determinato.
In particolare, l’art. 6 prevede, fino al 31 dicembre 2020, in favore dei datori di lavoro (escluso quello agricolo), un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’assunzione deve essere effettuata successivamente all’entrata in vigore del DL “Agosto” (15 agosto 2020).

Sono esclusi dall’esonero, oltre ai contributi e ai premi dovuti all’INAIL, i contratti di lavoro domestico, quelli di apprendistato e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero può essere fruito anche nell’ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020.

L’art. 7 stabilisce poi che il suddetto esonero (di cui all’art. 6) è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso il beneficio può essere fruito in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, avvenuta in data successiva al 15 agosto 2020.

Infine, di particolare interesse è l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. “decontribuzione Sud”), introdotta dall’art. 27. La disposizione prevede, nello specifico, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, un esonero parziale del 30% sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero trova applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Le regioni che rientrano nei suddetti parametri sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia; esclusa invece l’Umbria, seppur precedentemente inserita nell’originale relazione tecnica. Sono esclusi, inoltre, i datori di lavoro del settore agricolo e i contratti di lavoro domestico.

Il comma 2 della citata disposizione prevede anche che, al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con apposito DPCM, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, siano individuate le modalità e il riferimento a indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029.

Quota 100 fino a quando spetta?
Termini trasmissione modello SR41 decorrono dalla notifica via PEC