Termini trasmissione modello SR41 – Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha reso noto, con apposito comunicato, l’esito dell’incontro tenutosi con i rappresentanti della Direzione centrale dell’INPS lo scorso 25 settembre. Le questioni trattate nel documento riguardano in modo particolare l’accesso ai servizi INPS attraverso SPID, nonché gli ammortizzatori sociali COVID-19.

Per quanto attiene al primo punto, si ricorda che l’INPS ha reso noto lo switch-off del PIN in favore del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) con la circolare n. 87/2020, individuando il 1° ottobre 2020 come data a partire dalla quale non saranno più rilasciati PIN.
L’Istituto previdenziale precisa che gli intermediari abilitati alla data del 1° ottobre 2020 dovranno solamente richiedere lo SPID e utilizzarlo per l’accesso ai servizi, in quanto gli stessi verranno riconosciuti automaticamente. Stesso discorso vale per i sub delegati che, entrando col loro SPID, verranno riconosciuti come tali rispetto all’utenza dell’intermediario delegante, e continueranno a operare senza variazioni.
Invece, agli intermediari non abilitati, in possesso dello SPID, dal 1° ottobre 2020 sarà rilasciata una nuova abilitazione. La richiesta, con “modello SC64”, potrà essere presentata mediante PEC alla sede INPS provinciale di competenza.

Con riguardo agli ammortizzatori sociali, tra le maggiori criticità riscontrate vi è quella relativa ai termini decadenziali di presentazione delle istanze di CIG COVID-19 o dei modelli SR41 per la richiesta delle prestazioni a pagamento diretto.
La normativa introduce infatti un criterio generale che fissa come termine di presentazione sia delle istanze sia di richiesta della prestazione quello del mese successivo al periodo di integrazione salariale. Per l’invio del modello SR41 è previsto un ulteriore termine, quello di 30 giorni dall’autorizzazione dell’ammortizzatore, se questa viene deliberata dopo il mese successivo al periodo di integrazione salariale. Sorge dunque il problema della corretta individuazione della data iniziale da cui far decorrere i 30 giorni. Sul punto, l’INPS precisa che i termini decadenziali decorrono dalla notifica via PEC e non dalla data del provvedimento.

Correzione di errori formali nelle domande via cassetto previdenziale

Ancora, in merito alla risoluzione di errori formali presenti sulle domande CIGO, CIG in deroga e FIS autorizzate, l’Istituto ha affermato che è possibile la correzione tramite cassetto previdenziale, chiedendo un riesame della pratica (ad esempio in caso di codice fiscale del lavoratore errato).
Nelle ipotesi di diniego dell’istanza per errato ammortizzatore sociale richiesto, ovvero autorizzazioni parziali per errori nel file CSV del FIS, è necessario rinviare una nuova domanda entro 30 giorni dalla notifica di diniego ovvero autorizzazione parziale.

Infine, l’INPS annuncia l’uscita di una prossima circolare operativa riguardante l’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione COVID-19, di cui all’art. 3 del DL 104/2020 (DL “Agosto”), mentre le circolari riguardanti gli esoneri di cui agli artt. 6 e 27 sono in attesa del vaglio del Ministero del Lavoro.

Invece, è pronta la circolare attinente all’incentivo “IO Lavoro”, ma la procedura continua a non essere operativa a causa di problemi di dialogo tra le procedure INPS e ANPAL.

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