Stop e proroga Cartelle Esattoriali – Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in tema di riscossione esattoriale, prorogando di due anni i termini decadenziali, nonché prescrizionali in scadenza a fine anno.
Vi è anche un ampliamento della sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali, che, secondo il vigente testo dell’art. 68 del DL 18/2020, è scaduta il 15 ottobre.

Stando alla bozza, sono postergati al 31 gennaio 2021 i termini di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (il termine era fissato al 15 ottobre 2020) derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.
In teoria, la proroga, come sancisce l’art. 68 del DL 18/2020, riguarda anche avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi, ma, come noto, l’Agenzia delle Entrate (vedasi tra i tanti interventi la circolare 5 del 2020) sostiene che la proroga opera sì per gli accertamenti esecutivi, ma solo quando il carico è trasmesso all’Agente della riscossione. Insomma, un modo per dire che non c’è la proroga, visto che il carico è affidato all’esattore decorsi i termini di pagamento.
Dovrebbero del pari essere sospesi i versamenti di rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (anche in tal caso, il termine era del 15 ottobre). Queste somme andranno pagate, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.
Bisogna evidenziare che per le domande di dilazione accolte se riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, la decadenza non si ha, come di consueto, per effetto del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.
Anche i pignoramenti di stipendi e salari, nei limiti dell’art. 152 del DL 34/2020, sono sospesi sino a fine anno. Considerati i vari rinvii normativi, pure le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni risultano sospese sino a fine anno.

La vera novità del DL è la proroga, indiscriminata e per ben due anni, dei termini di notifica delle cartelle di pagamento.
Nell’art. 68 del DL 18/2020 viene inserito il comma 4-bis, per quel che interessa ai nostri fini così formulato: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: (…) salvo quanto previsto dall’(n.d.a. art. 157 co. 3 del DL 34/2020) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

Rammentiamo che, in merito alle notifiche delle cartelle, i termini possono, a seconda della fattispecie e del comparto di riferimento, essere di prescrizione o di decadenza: è con riferimento ai termini decadenziali che la proroga attribuisce un notevole vantaggio all’esattore, posto che, pure in assenza di proroga, i termini di prescrizione possono in ogni momento essere interrotti.
Allora, per i termini in scadenza nel 2021, sembra che la modifica, salvo alcune entrate anche extratributarie peculiari, abbia poco valore. In forza dell’art. 157 co. 3 del DL 34/2020, le cartelle in scadenza ex art. 25 del DPR 602/73 nel 2021 già sono posticipate di un anno.

Invece, l’ultimo periodo acquista molta importanza, ed è formulato in modo da non lasciare spazio a diverse opzioni interpretative: tutti i termini decadenziali e prescrizionali di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza a fine 2020, slittano al 31 dicembre 2022, basta leggere l’art. 12 comma del DLgs. 159/2015, e non possono esserci dubbi al riguardo.
Per fare un esempio, i 36-bis sull’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), in scadenza a fine anno, slittano al 2022.

Sospesi anche i pignoramenti

Come molti ricorderanno, il legislatore aveva già tentato di introdurre una norma identica per gli accertamenti, ma ora il tutto è contenuto nell’art. 157 del DL 34/2020, che ha previsto uno strano “sdoppiamento” tra emissione e notifica dell’atto.
Se il testo del decreto verrà confermato, gli Agenti della riscossione avranno due anni di tempo in più per notificare le cartelle che avrebbero dovuto essere notificate a fine anno.
In modo analogo a quanto era successo per la proroga degli avvisi di accertamento, manca la ciliegina sulla torta: l’affermazione, magari proveniente da esponenti apicali degli Agenti della riscossione, secondo cui si tratta di norme favorevoli ai contribuenti, che così facendo avranno più tempo per pagare.