Con la circolare n. 122, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative che riguardano l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. “decontribuzione Sud”), introdotta dall’art. 27 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”). La disposizione prevede, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, un esonero parziale del 30% sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.

In particolare, l’esonero trova applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Le Regioni che rientrano nei suddetti parametri sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

Con la circolare in questione, l’INPS chiarisce che la misura “decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

Sul punto, si precisa che qualora il datore di lavoro abbia sede legale in una Regione diversa da quelle sopra indicate, ma al contempo abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative presso una o più unità operative ubicate in una delle predette aree svantaggiate del Mezzogiorno, la competente sede INPS, dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserirà nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, avente il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Nel merito, l’INPS chiarisce che l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del DLgs. 150/2015.

Necessario il possesso del DURC

Invece, trattandosi di un beneficio contributivo, la concessione rimane subordinata, ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, al possesso del DURC, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dopo aver ricordato che la misura è concessa nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863) e che la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, nella circ. n. 122/2020 vengono indicate le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nel flusso UniEmens.

Con particolare riferimento ai datori di lavoro privati che intendono fruire dell’agevolazione, l’INPS spiega che gli stessi dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta il beneficio valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”. In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Invece, per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi: nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art. 27 D.L n.104/2020”; nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
I predetti dati esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art. 27 D.L n.104/2020”.

Decontribuzione Sud: misura attiva per lo sconto contributivo da ottobre a dicembre 2020

 

L’esonero è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione:

  • dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • del contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto;
  • del contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • del contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • del contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione.

L’agevolazione è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.

L’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle elencate, abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca, nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale, il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. L’Inps, in seguito all’accoglimento della richiesta, attribuirà il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal 1° ottobre 2020 e con fine validità al 31 dicembre 2020.

L’agevolazione non ha la natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La misura non può essere concessa alle imprese che fossero in difficoltà già al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19. Inoltre, la natura dell’agevolazione si configura quale aiuto di Stato, pertanto l’Inps provvederà a registrarla, dopo la concessione, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’esonero è cumulabile, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020:

  • la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
  • il beneficio spettante, indicando il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n. 104/2020”;
  • il valore “H00” (Stato);
  • l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM “VIRTUALE”, con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n. 104/2020”.

Stop e proroga Cartelle Esattoriali
Esonero contributivo di sei mesi per le assunzioni a tempo indeterminato