Nuove aliquote Irpef 2022 e detrazioni per lavoro dipendente

Nuove aliquote Irpef 2022 e detrazioni per lavoro dipendente

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È stato presentato alla Commissione bilancio del Senato il maxiemendamento del Governo che introduce importanti novità per i redditi da lavoro dipendente a partire da gennaio 2022.

 

Nuove aliquote Irpef 2022

Taglio dell’Irpef – A partire dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo sistema di tassazione dei redditi. Il nuovo calcolo dell’IRPEF andrà a prevedere quattro aliquote in luogo delle attuali cinque, sempre divise per scaglioni di reddito:
Aliquote Irpef in vigore fino al 31/12/2021:

  • 23% per la fascia di reddito fino a 15.000 euro;
  • 27% per la fascia di reddito 15.001-28.000 euro;
  • 38% per la fascia di reddito 28.001-55.000 euro;
  • 41% per la fascia di reddito 55.001-75.000 euro;
  • 43% per i redditi superiori a 75.000 euro.

Aliquote Irpef in vigore dal 01/01/2022:

  • 23% per la fascia di reddito fino a 15.000 euro;
  • 25% per la fascia di reddito 15.001-28.000a euro;
  • 35% per la fascia di reddito 28.001-50.000;
  • 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

Il nuovo sistema sarà operativo dal 1° gennaio, ma gli Enti locali avranno tempo fino al 31 marzo 2022 per adeguare le addizionali al sistema a 4 aliquote.

Contestualmente vengono modificate anche le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, disciplinate dall’articolo 13 del TUIR:

  • per i redditi fino a 15.000 euro: le detrazioni spettanti non potranno superare la somma di 1.880 euro all’anno e, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non potrà essere inferiore a 690 euro;
  • per i rapporti a tempo determinato: le detrazioni spettanti non potranno superare la somma di 1.380 euro all’anno;
  • per la fascia di reddito da 15.001-28.000 euro: le detrazioni non potranno superare la somma di 1.910 euro – incrementata dal prodotto di questa formula: 1.910+1.190*(28.000-reddito)/(28.000-15.000);
  • per la fascia di reddito da 28.001-50.000 euro: le detrazioni non potranno superare la somma di 1.910 euro – incrementata dal prodotto di questa formula: 1.910*(50.000-reddito) /(50.000-28.000);
  • oltre 50.000 euro: le detrazioni non spetteranno.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra i 25.000 e i 35.000 euro.

Assegno unico e universale dal 2022

Trattamento integrativo –Dal 1° gennaio 2021, cambierà anche il sistema di applicazione del trattamento integrativo introdotto dal decreto legge n. 3/2020, convertito nella legge n. 21/2020:

  • per i soggetti con reddito fino a 15.000 euro: il trattamento integrativo sarà pari a 1.200 euro annui;
  • per i soggetti con reddito superiore a 15.000 ma inferiore a 28.000: euro il contributo spetterà a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda:
    • detrazioni per i carichi di famiglia;
    • detrazioni per i redditi da lavoro;
    • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
    • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.
  • Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo sarà riconosciuto per un ammontare massimo di 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni godute e l’imposta lorda.

Il nuovo sistema di detrazioni interesserà anche i redditi da pensione e i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, nello specifico, le detrazioni per pensione seguiranno il seguente calcolo:

  • fino a 8.500 euro: le detrazioni spettanti non potranno superare la somma di 1.955 euro e non potranno essere inferiori a 713 euro;
  • da 8.501 a 28.000: le detrazioni spettanti non potranno superare il risultato prodotto da questa formula: 700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500);
  • da 28.001 a 50.000: le detrazioni spettanti non potranno superare il risultato prodotto da questa formula: 700*(50.000-reddito)/50.000-28.000);
  • oltre i 50.000 euro: le detrazioni non spetteranno.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra i 25.000 e i 29.000 euro.

le detrazioni per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente seguiranno, infine, il seguente calcolo:

  • fino a 5.500 euro: le detrazioni spettanti non potranno superare la somma di 1.265 euro;
  • da 5.501 a 28.000: le detrazioni spettanti non potranno superare il risultato prodotto da questa formula: 500+(1.265-500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500);
  • da 28.001 a 50.000: le detrazioni spettanti non potranno superare il risultato prodotto da questa formula: 500*(50.000-reddito)/(50.000-28.000);
  • oltre i 50.000 euro: le detrazioni non spetteranno.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra gli 11.000 e i 17.000 euro.

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