Contributi lavoro domestico 2019: importi e scadenze

Contributi lavoro domestico 2019: importi e scadenze

l’Inps rende noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Contributi lavoro domestico 2019Contributi lavoro domestico 2019 – In particolare – si legge nel documento di prassi – l’Istat ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione sulle quali calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.

L’Istituto chiarisce che restano in vigore:

  • gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001;
  • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006.

Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Riguardo ai rapporti di lavoro a tempo determinato, viene precisato che continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali(retribuzione convenzionale).

Detto contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

leggi anche: Aumento busta paga colf e badanti 2019

Contribuzione dovuta
Sulla base di quanto detto, la contribuzione dovuta, sia per i lavoratori italiani che per gli stranieri, è stata individuata come si seguito indicato.

Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019– Senza contributo addizionale:

  • Sino a 8,06 euro – retribuzione convenzionale pari a 7,13 euro, contributo orario pari a 1,42 euro;
  • Oltre 8,06 e sino a 9,81 euro – retribuzione convenzionale pari a 8,06 euro, contributo orario pari a 1,61 euro;
  • Oltre 9,81 euro – retribuzione convenzionale pari a 9,81 euro, contributo orario pari a 1,96 euro;
  • Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali – retribuzione convenzionale pari a 5,19 euro, contributo orario pari a 1,04 euro.

Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 – Comprensivo del contributo addizionale per i rapporti di lavoro a tempo determinato:

  • Sino a 8,06 euro – retribuzione convenzionale pari a 7,13 euro, contributo orario pari a 1,52 euro;
  • Oltre 8,06 e sino a 9,81 euro – retribuzione convenzionale pari a 8,06 euro, contributo orario pari a 1,72 euro;
  • Oltre 9,81 euro – retribuzione convenzionale pari a 9,81 euro, contributo orario pari a 2,10 euro;
  • Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali – retribuzione convenzionale pari a 5,19 euro, contributo orario pari a 1,11 euro.

Scadenze da rispettare
Ricordiamo, infine, che detto versamento contributivo deve essere effettuato con cadenza trimestrale, entro i primi dieci giorni successivi al periodo di riferimento. Pertanto le scadenze sono così individuate:

  • entro il 10 aprile, per il lavoro svolto dal 1° gennaio al 31 marzo;
  • entro il 10 luglio, per il lavoro svolto dal 1° aprile al 31 giugno;
  • entro il 10 ottobre, per il lavoro svolto dal 1° luglio al 31 settembre;
  • entro il 10 gennaio, per il lavoro svolto dal 1° ottobre al 31 dicembre.

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