Buoni pasto: come funzionano e come si utilizzano

BUONI PASTO: COME FUNZIONANO E COME SI UTILIZZANO

BUONI PASTOChiariamo il funzionamento dei buoni pasto e i vantaggi normativi di cui beneficiano dipendenti e imprese.

DIPENDENTI:

Possono ricevere buoni pasto tutti i dipendenti a busta paga, che siano a tempo indeterminato, determinato, part-time, o con contratti atipici.
I lavoratori hanno diritto a un buono pasto al giorno, per ogni giorno effettivamente lavorato. Fino al valore di €5.29 per i buoni pasto cartacei e € 7.00 per il servizio buono pasto elettronico è prevista esenzione da oneri fiscali e previdenziali, questo vuol dire che quel servizio sostitutivo di mensa non concorre a determinare i contributi e dunque non fa aumentare le trattenute a carico in busta paga.
Per i buoni pasto di importo superiore solo l’eccedenza è tassata a norma di legge.

Il dipendente riceve un blocchetto di buoni pasto da spendere negli esercizi affiliati, i quali ritirano i buoni come corrispettivo di pagamento. Il buono va speso interamente e non dà diritto a resto. Il Decreto in vigore dal settembre scorso prevede inoltre che i buoni pasto siano cumulabili fino a 8.

AZIENDE:

Un’azienda che sceglie di acquistare buoni pasto per i propri dipendenti ha il vantaggio di fornire un servizio che è totalmente deducibile. L’unico onere è l’iva agevolata al 4%, detraibile, (IVA al 10% per liberi professionisti, titolari d’azienda e soci, imprese individuali)
Per IVA al 4%: DL 112/2008, art. 83, comma 28 bis 
Legge per la deducibilità: Circolare Ministeriale 6/E del 3/3/2009
Legge per l’IVA detraibile: Per elettronico: l. 133/2008, che modifica l’art. 19 bis 1 del DPR 633/72 dal 1/9/2008.

come funzionano i buoni pasto

Il buono pasto è un servizio sostitutivo di mensa e un sostegno importante al reddito famigliare senza che l’azienda incorra in spese accessorie e recuperando il valore in termini fiscali. Non ha importanza il numero di dipendenti, i vantaggi normativi sono previsti per per tutti. I Buoni Pasto possono essere erogati a dipendenti, collaboratori part time e full time, dirigenti, soci, liberi professionisti.

Per i liberi professionisti: detrazione del 75% delle spese fino a un importo massimo pari al 2% del fatturato (Dettaglio della Legge 6 agosto 2008, n. 133)

 

Domanda – Sto per sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato con un’azienda; parlando delle condizioni economiche mi hanno detto che mi avrebbero consegnato i buoni pasto. Vorrei sapere come funzionano, come posso utilizzarsi e se su questi buoni pasto dovrò pagare le imposte.

Risposta – I buoni pasto sono dei titoli di pagamento del valore predeterminato che vengono consegnati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che privato, quale servizio sostitutivo della mensa per acquistare, presso strutture esterne (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, take away, fast food, gastronomie e banchi gastronomia o esercizi convenzionati con la società emittente), un pasto o prodotti alimentari pronti per l’uso.

I buoni pasto, chiamati anche “ticket restaurant” possono essere emessi sotto forma di carnet cartaceo o di tessere con microchip (una sorta di “bancomat prepagato” nel quale ricaricare il valore dei buoni”; possono avere valori differente a seconda delle società che li emettono e a seconda degli accordi con le aziende che li acquistano per consegnarli ai propri dipendenti.

Da un punto di vista fiscale, in capo al dipendente che li riceve non sono soggetti all’Irpef e a contribuzione Inps fino ad un limite giornaliero di € 5,29; in capo al datore di lavoro che li acquista sono totalmente deducibili ai fini Irap, Ires e Irpef e consentono la detraibilità dell’Iva al 100%.

Fatte queste opportune premesse di carattere generale, al fine di contestualizzare l’argomento è necessario anche dire che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07.06.2017, avente per oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10.08.2017 ha introdotto importanti novità in materia di “spendibilità” dei buoni pasto.

Tali modifiche sono entrate in vigore lo scorso 09.09.2017 (30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico).

Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel suddetto Decreto le regole erano queste:

  • Spendibilità di 1 buono al giorno per l’esclusivo acquisto di prodotti gastronomici in esercizi commerciali convenzionati con la società emittente;
  • Non cumulabilità dei buoni;
  • Non convertibilità dei buoni in denaro;
  • Nel caso di spesa superiore per il pasto o per l’acquisto di prodotti gastronomici pronti per l’uso la differenza doveva essere integrata in denaro;
  • Non cedibilità del buono pasto.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto; le caratteristiche dei ticket ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Le novità più importanti contenute nel Decreto entrato in vigore il 09.09.2017 sono:

  • possibilità di utilizzare fino ad otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa;
  • emissione dei buoni pasto a favore dei prestatori di lavoro subordinato sia a tempo pieno che part-time, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pranzo, nonché per coloro che hanno sottoscritto contratti di collaborazione anche non subordinato;
  • mantenuta la non cedibilità del buono pasto;
  • utilizzo esclusivo per l’acquisto di alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili;
  • utilizzo dei buoni pasto consentiti non solo presso le mense aziendali e interaziendali, i supermercati e i bar ma anche in agriturismi, mercati e ittiturismi.

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