Buono nido

BUONO NIDO: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DPCM

Il 18 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 17 febbraio 2017, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati”. In particolare, la disposizione introduce, per i piccoli nati o adottati a partire dall’1 gennaio 2016, il bonus nido e il beneficio per l’assistenza domiciliare dei bambini affetti da gravi patologie. Il Decreto in commento specifica i requisiti d’accesso, le modalità di richiesta e le ipotesi di incumulabilità assoluta e relativa con altri benefici analoghi.

Sostegno alla genitorialità – La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) all’art. 1, co. 355-357, ha previsto due interventi a sostegno della genitorialità che si riassumono di seguito:

  1. introduzione, a partire dal 2017, di un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016;
  2. proroga – per gli anni 2017 e 2018 – di un contributo economico (cd. voucher asili nido) riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale.

Bonus nido – Per quanto concerne la prima delle due misure, il Dpcm in trattazione stabilisce che per l’agevolazione delle 1.000 euro valgono delle disposizioni generali ossia il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario,permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
  • residenza in Italia.

Quindi, per “genitore richiedente” s’intende colui che per godere delle agevolazioni abbia un figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016. Inoltre occorre che quest’ultimo sostiene l’onere della retta e che sia convivente con il figlio.

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Il beneficio consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.
Il contributo è erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile (circa 90,9 euro mensili), al genitore richiedente, fino a concorrenza dell’importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

Bambini affetti da grave patologie croniche – Il buono in trattazione è stato esteso anche ai bambini affetti da gravi patologie croniche, al fine di supportare e favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

Il contributo è corrisposto dall’INPS direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di quest’ultimo di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Modalità di ammissione al beneficio – Per accedere ai benefici, il genitore richiedente presenta domanda all’INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due intende accedere.

Viene peraltro esclusa la cumulabilità del beneficio con un’altra misura agevolativa già prevista dalla normativa vigente, vale a dire la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori. Si tratta di una detrazione fiscale del 19%sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro; pertanto, la detrazione massima è pari a 120 euro per ciascuna Dichiarazione dei Redditi nel triennio di usufruibilità del beneficio. La detrazione è stata inizialmente disposta dall’art. 1, co. 335 della Legge Finanziaria 2006, successivamente prorogata con riferimento ai successivi periodi di imposta 2007 e 2008, rispettivamente, dall’art. 1, co. 400 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) e dall’art. 1, co. 201 della Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007), e da ultimo prorogata per i periodi d’imposta successivi al 2008 dall’art. 2, co. 6, della Legge Finanziaria 2009 (L. 203/2008).

Per ciascun anno, a decorrere dall’anno 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato nel limite di spesa previsto, secondo l’ordine di presentazione telematica delle domande. In ogni caso, qualora, a seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa concesso, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Monitoraggio e risorse finanziarie – La norma si configura come tetto massimo di spesa per lo Stato, pari a:

  • 144 milioni di euro per il 2017;
  • 250 milioni per il 2018;
  • e 300 milioni per il 2019;
  • per poi proseguire a regime con l’autorizzazione di complessivi 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

 

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