Utilizzo del contante a 1000 euro dal 2022

Dal 1° gennaio 2022, la soglia prevista per effettuare trasferimenti di denaro contante scenderà ulteriormente da 2.000 a 1.000 euro.

Antiriciclaggio: dal 1° gennaio 2022 si riduce la soglia del contante a 1.000 euro

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Utilizzo del contante a 1000 euro – Il Governo punta sulle limitazioni all’uso del contante per contrastare evasione e riciclaggio. Dal 1° gennaio 2022, la soglia prevista per effettuare trasferimenti di denaro contante scenderà ulteriormente da 2.000 a 1.000 euro.
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La modifica del limite era attesa, in quanto già indicata nell’art. 49 del D.L. n. 231/2007, ma si poteva suppore la conservazione del precedente limite in quanto l’importo di 2.000 euro, in vigore fino alla fine dell’anno, è già considerevolmente più basso rispetto agli altri Paesi europei.

Dall’inizio del nuovo anno si dovrà quindi prestare più attenzione in quanto tale limite riguarderà qualsiasi trasferimento di denaro contante, quindi indipendentemente dalla relativa causale. La norma non interessa, quindi, solo l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio anche le liberalità.

Se un genitore consegnerà a figlio, dal 1° gennaio prossimo, una somma di denaro pari o superiore a 1.000 euro, risulterà violato il citato articolo 49. La violazione sarà commessa dai due soggetti, sia da colui che trasferisce la somma di denaro eccedente, ma anche dal figlio che la riceve.

La novità riguarderà anche i professionisti, e quindi anche i dottori commercialisti. Infatti, se nell’esercizio delle loro funzioni dovessero riscontrare l’effettuazione di operazioni con trasferimento di denaro contante oltre la predetta soglia, saranno obbligati ad effettuare apposita comunicazione al MEF.

I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, quindi gli esercenti l’attività di dottore commercialista, monitorano le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante e provvedono a comunicare le eventuali infrazioni riscontrate, entro 30 giorni da quando ne abbiano notizia, alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTdS) competenti.

Il criterio per determinare la competenza territoriale è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Solo qualora, sulla base dei documenti in possesso, non sia possibile determinare il luogo ove la violazione sia stata commessa, si potrà fare riferimento alla località in cui essa è stata accertata.

Qualora il professionista non effettui la comunicazione relativa alla violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante, è prevista un’autonoma sanzione amministrativa. La responsabilità del professionista, che quindi omette di comunicare la violazione, è distinta rispetto al soggetto che ha materialmente commesso la violazione superando la predetta soglia. La sanzione riguarda specificamente la mancata comunicazione dell’infrazione di cui il professionista ha avuto conoscenza nell’esercizio dell’attività professionale.

Tale limite non potrà essere superato neppure frazionando i pagamenti con l’intento di “aggirare” il divieto. Si pone dunque il problema di comprendere se il frazionamento del trasferimento della somma di denaro sia effettuato specificamente con tale intento, oppure risponda ad una prassi consolidata anche ai fini commerciali.

Si consideri, ad esempio, l’acquisto di una partita di merce, il cui costo complessivo ammonta a 2.700 euro. Si consideri ancora come l’accordo con il fornitore preveda l’effettuazione del pagamento della somma complessivamente dovuta in tre rate a 30, 60 e 90 giorni data fattura, ogni rata sarà pari a 900 euro. Il comportamento descritto e gli accordi presi con il fornitore sono consolidati rispetto alla prassi commerciale. Pertanto, non sarebbe ragionevole ritenere che l’accordo per effettuare il pagamento dell’importo dovuto in tre rate sia stato contratto al solo fine di aggirare il limite di mille euro.

È evidente, però, che dall’inizio dell’anno nuovo, a causa della riduzione del limite, il problema del frazionamento assumerà ancora maggiore rilevanza. Tuttavia, come detto, non si deve dimenticare che il legislatore non ha inteso stabilire un divieto assoluto. Il comportamento descritto risulta quindi assolutamente legittimo.

La predetta soglia non è applicabile, invece, ai versamenti e ai prelevamenti bancari. Infatti, attraverso tali operazioni l’intestatario del rapporto di conto corrente preleva denaro che è suo, non effettua alcun trasferimento, in favore di altro soggetto, di denaro contante. Le predette operazioni non integrano alcuna violazione anche se, l’eccessivo utilizzo di denaro contante potrebbe indurre la banca a sospettare che dietro le operazioni di versamento o prelevamento sussistono movimentazioni a rischio di riciclaggio.

Si supponga, ad esempio, che tale soggetto si presenti allo sportello dell’istituto di credito per effettuare un versamento in contanti pari a 20.000 euro. La banca chiederà sicuramente spiegazioni sulla provenienza del denaro e in difetto effettuerà all’UIF la segnalazione di operazione sospetta. Il versamento di tale somma è lecito, ma potrebbe non essere lecita la provenienza della somma di denaro. Per tale ragione, la banca sospettando che dietro il versamento di denaro contante sussista una o più operazioni di riciclaggio, potrà effettuare discrezionalmente la segnalazione di operazione sospetta.

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