Interdizione dal lavoro lavoratrici in gravidanza

Interdizione dal lavoro lavoratrici in gravidanza: l’interdizione dal lavoro disposta dall’INL decorre dalla data di adozione del provvedimento

Interdizione dal lavoro lavoratrici in gravidanza

,
Con la nota n. 1550/2021 dello scorso 13 ottobre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di rilascio dei provvedimenti di maternità, con specifico riferimento all’interdizione anticipata e post partum di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001.

 

Interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza– Con riferimento alla data di decorrenza dell’interdizione di cui all’art. 17, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001 – prevista “quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni” – l’Ispettorato è intervenuto per risolvere il dubbio sollevato per capire se la stessa debba coincidere con quella dell’istanza ovvero con quella del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

A tal proposito, richiamando l’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 – che individua nel provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro – l’INL ha chiarito che l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Sul punto, è stato ricordato che la disciplina contempla una sola ipotesi in cui l’Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro, vale a dire quella prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale “ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l’Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (…), produca una dichiarazione di quest’ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni”.

Interdizione post partum –Per quanto riguarda il quesito relativo all’interdizione post partum, con riferimento a quanto chiarito nella nota n. 553/2021, viene ribadito che il principio contenuto nell’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 – secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto – trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

Congedo di maternità solo dopo il parto serve certificato medico

In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

Del resto – spiega l’INL – nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

(Visited 62 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *