Fondo garanzia INPS recupero del Tfr ammesso anche senza fallimento

FONDO GARANZIA INPS RECUPERO DEL TFR AMMESSO ANCHE SENZA FALLIMENTO

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Fondo garanzia inps del Tfr può essere attivato a tutela dei lavoratori dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o esecutive che, trovandosi in stato di crisi, non possono adempiere agli obblighi retributivi previsti dalla legge.

Il Fondo provvede, al ricorrere delle fattispecie previste dalla legge, al pagamento del Tfr e delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro.

Ambito di applicazione

Il Fondo garantisce al lavoratore l’erogazione delle retribuzioni non pagate nelle ultime tre mensilità, incluse anche tredicesima e quattordicesima, oltre che eventuali prestazioni di malattia e maternità.

Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’INPS che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro.

Il Fondo di Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti viene alimentato dai contributi carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, aumentati dello 0,40% per le aziende che operano nel settore industriale.

L’accesso al fondo è disponibile per tutti i lavoratori dipendenti e i loro eredi a carico (coniuge, figli parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) e per i cessionari del TFR a titolo oneroso.

Condizione di base per l’accesso al beneficio è che il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e che, a seguito di questo evento interruttivo, sia nato per il dipendente il diritto di ricevere il TFR.

Fondo garanzia INPS

Procedura di accesso al Fondo

Le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Inps sono diverse a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto o meno a procedure concorsuali.

In caso di fallimento dell’azienda, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o procedura di liquidazione del patrimonio, per accedere al Fondo di Garanzia è necessario presentare all’Inps il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento e quello con cui il giudice ha ammesso il lavoratore allo stato passivo del fallimento medesimo. In questo caso il dipendente è un creditore privilegiato che dovrà essere soddisfatto prima di ogni altro credito ammesso alla procedura.

Nel caso in cui datore di lavoro non abbia i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Per beneficiare del Fondo di garanzia sarà necessario presentare all’Inps l’atto di pignoramento nei confronti dell’azienda e dimostrare che il datore di lavoro non ha sufficienti garanzie patrimoniali tali da soddisfare il diritto di credito del lavoratore.

I requisiti previsti dalla legge Fallimentare sono i seguenti:

  • non aver superato negli ultimi tre esercizi il valore di € 300.000 per l’attivo patrimoniale;
  • € 200.000 per i ricavi lordi;
  • ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000.

I lavoratori che hanno un credito nei confronti delle aziende possono accedere al fondo anche senza passare dalla procedura fallimentare dell’azienda: in questo caso sul lavoratore istante grava l’onere di dimostrare l’insolvenza del datore di lavoro o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali dell’azienda. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso il verbale di pignoramento negativo.

Il parere di legittimità

Con l’ordinanza n. 21734/2018, pubblicata il 6 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai presupposti necessari affinché possa intervenire il Fondo di Garanzia dell’INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto al lavoratore di una società quando quest’ultima è insolvente. La Suprema Corte ha ribadito in premessa la necessità della preliminare verifica da parte del Tribunale dell’assenza o meno delle condizioni per l’assoggettabilità al fallimento della debitrice nonché l’esito infruttuoso delle esecuzioni forzate esperite.

Qualora il datore di lavoro non adempie, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Precisano, dunque, gli ermellini che: “la verifica da parte del tribunale fallimentare, all’esito dell’istruttoria prefallimentare, della non fallibilità dell’imprenditore funge da presupposto unicamente all’insufficienza delle garanzie patrimoniali seguito dall’esperimento dell’esecuzione forzata per l’intervento dell’INPS Fondo di Garanzia TFR”.

TFR: per l’accesso al Fondo di garanzia è sufficiente la copia conforme del titolo esecutivo

 
Per allinearsi alla consolidata giurisprudenza di merito, con il Messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019, l’Inps ha provveduto ad aggiornare le disposizioni contenute nel messaggio n. 2084/2016, modificando le istruzioni relative al paragrafo 6.A, Documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale.

 

In particolare, ha reso noto che:
“Il punto 3 del predetto paragrafo 3. Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata”. viene sostituito con il seguente: 3. Copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata.

In sostanza, nell’ambito della documentazione richiesta a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia, l’Istituto fa sapere che per la regolarità della domanda sarà sufficiente la copia conforme del titolo esecutivo. A tal proposito fa presente che la conformità del titolo all’originale può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un proprio funzionario previa esibizione dell’originale. Il predetto documento può essere allegato alla domanda telematica.

Notifica del decreto ingiuntivo dopo la cancellazione delle società dal Registro delle imprese
Con il messaggio in commento, l’Istituto – in risposta ad una serie di quesiti ricevuti – ha, inoltre, fornito chiarimenti in merito alla corretta istruttoria delle domande fondate sui decreti ingiuntivi emanati dal Tribunale dopo la cancellazione dal Registro delle imprese della società datrice di lavoro oppure notificati, dopo la predetta cancellazione, presso il legale rappresentante della società stessa.

A tal proposito, dopo aver ricordato che la cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina la sua estinzione, ha precisato che non saranno idonei ad instaurare un valido processo:

  • né l’eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata;
  • né la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo.

L’istituto sottolinea, inoltre, che la cancellazione della società non comporta l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa. Tale fattispecie rappresenta, invece, un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile.

Gli operatori delle Strutture territoriali, pertanto, nell’ambito dell’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell’articolo. 2, comma 5, della L. n. 297/82, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, dovranno verificare che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione.

In caso contrario, bisognerà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci poiché, in difetto, le domande dovranno essere respinte per mancanza della prova giudiziale del credito.

Nell’ipotesi di cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese, per avere accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve preventivamente aver tentato l’esecuzione forzata:

  • nei confronti di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
  • nei confronti dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;

Nell’ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi.

Qualora, invece, il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all’orientamento della Corte di Cassazione, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.

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