Whistleblowing regolamento definitivo dell’ANAC in gazzetta

Whistleblowing regolamento definitivo dell’ANAC in gazzetta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing), emanato dall’ ANAC.

L’articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, infatti, ha introdotto significative novità alla precedente disciplina normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito della amministrazione di appartenenza, finalizzate a rafforzarne l’efficacia, riconoscendo nuovi e più incisivi poteri in materia all’Autorità nazionale anticorruzione.

L’Autorità potrà esercitare il proprio potere sanzionatorio d’ufficio o a seguito di comunicazione dell’interessato e delle organizzazioni sindacali, presentate attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul proprio sito istituzionale, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonchè della relativa documentazione.

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento sanzionatorio è il dirigente che, esaminate le comunicazioni e le segnalazioni, attribuisce l’ordine di priorità secondo i seguenti criteri:

  • gravità delle misure discriminatorie;
  • eventuale danno alla salute;
  • reiterata adozione di misure discriminatorie;
  • partecipazione di diversi soggetti all’adozione di misure discriminatorie.

Procedimento sanzionatorio
La comunicazione, inviata entro 90 giorni dalla segnalazione, ai soggetti destinatari del provvedimento finale, deve contenere:

  • a) l’oggetto del procedimento;
  • b) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all’esito del procedimento; nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta;
  • c) il responsabile del procedimento;
  • d) l’ufficio presso cui si può accedere agli atti;
  • e) la facoltà di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti;
  • f) la richiesta di audizione presso l’ufficio o il Consiglio; nonché la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento;
  • h) il termine di conclusione del procedimento.

Istruttoria
I soggetti cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli addebiti contestati nella fase istruttoria inviando, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti, prorogabile, su istanza motivata, di ulteriori 30 giorni:

  • a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;
  • b) accesso agli atti;
  • c) audizione innanzi all’ufficio.

L’audizione può essere richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. Tale richiesta contiene l’oggetto e la descrizione sintetica, ancorchè precisa, chiara e puntuale, della esposizione orale nonchè le ragioni per le quali sia ritenuta necessaria.

Provvedimenti conclusivi del procedimento
Qualora non ricorrano i presupposti per l’archiviazione, l’ufficio, entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, comunica all’interessato che intende proporre al Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio. L’interessato, entro dieci giorni, può presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria.

Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell’eventuale audizione, adotta il provvedimento conclusivo.
Il procedimento si conclude con l’adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

  • archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
  • irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della dimensione dell’amministrazione interessata.

Whistleblowing anche in Italia è legge

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