Congruità manodopera in edilizia dal 1 novembre – Parte oggi il sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, così come disciplinato dal DM 26 giugno 2021 n. 143 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il nuovo sistema trova infatti applicazione nei confronti dei lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente è effettuata dal 1° novembre 2021.

Il nuovo sistema si pone come obiettivo principale non solo quello di contrastare fenomeni di dumping contrattuale, ma anche di promuovere l’emersione del lavoro irregolare e assicurare così un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo sia sotto il profilo della salute e sicurezza.

Si ricorda che il DM 143/2021 attua quanto previsto dall’art. 8 comma 10-bis del DL 76/2020, secondo cui al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Il decreto in argomento definisce, in particolare, un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Tale sistema, ai sensi dell’art. 2 del DM 143/2021, riguarda sia i lavori pubblici sia i lavori privati (in quest’ultimo caso, il sistema è limitato alle sole opere il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro). Invece, tale sistema non trova applicazione per i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

La verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Ai fini della verifica, l’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente informazioni relative al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese sub-appaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L’attestazione di congruità, ai sensi dell’art. 4 del DM 143/2021, è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente entro 10 giorni dalla richiesta. Nel dettaglio, per i lavori pubblici, la richiesta è effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa (prima di procedere al saldo finale dei lavori), invece, per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (a tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva).

Se dalla verifica non risulta possibile attestare la congruità, l’impresa affidataria viene invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni attraverso il versamento alla Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Edilizia verifica congruità della manodopera dal 1° novembre

In caso di regolarizzazione viene rilasciata l’attestazione di congruità, viceversa – in caso di mancata regolarizzazione entro il suddetto termine – l’esito negativo della verifica è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta (con l’indicazione degli importi a debito e le cause) e l’impresa affidataria viene iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

L’impresa affidataria non congrua ha la possibilità di dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera esibendo documentazione idonea. Qualora, invece, lo scostamento risulti pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità viene rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’esito negativo della verifica di congruità – in caso mancata regolarizzazione – incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC.

Per dare attuazione al sistema della verifica della congruità della manodopera nei cantieri, è stato predisposto il portale “CNCE EdilConnect”, attraverso cui è possibile inserire i dati relativi al cantiere e richiedere l’attestazione di congruità. All’interno del portale è presente anche un simulatore che consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.