Proroga domande CIG COVID – Via libera alla proroga al 31 ottobre per le domande di CIG COVID-19
Con il DL 7 ottobre 2020 n. 125, slittano i termini per le domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga previsti dal decreto «Agosto»
Proroga domande CIG COVID – Il DL 7 ottobre 2020 n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri e in vigore da oggi, dispone il differimento al prossimo 31 ottobre dei termini per la presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale COVID-19 previsti dal DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) e riferite agli scorsi mesi di luglio e agosto.
Per il Ministero del Lavoro, che ha dato notizia della proroga con un comunicato stampa, si assicurano in tal modo alle imprese interessate un’ulteriore possibilità di inviare le domande e i dati necessari al pagamento delle prestazioni in questione, garantendo ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal decreto “Agosto”.
In termini pratici, il decreto approvato ieri modifica le scadenze di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 del DL 104/2020 attuando di fatto quanto anticipato dall’INPS con la circolare n. 115/2020, con cui l’Istituto previdenziale ha sospeso la precedente scadenza del 30 settembre 2020 e fissato entro il 31 ottobre prossimo il termine di presentazione delle domande CIG e della documentazione per i pagamenti diretti delle prestazioni.
Va detto che i termini decadenziali in esame, previsti dal DL 104/2020, riguardano in primis la presentazione delle domande dei predetti trattamenti di CIG COVID-19, da effettuare entro la fine del mese successivo a quello in cui hanno avuto inizio le sospensioni o riduzioni di orario.
Il termine di presentazione della domanda è ridotto a 15 giorni laddove l’azienda richieda all’INPS il pagamento diretto con anticipo del 40% delle prestazioni.
Sempre con riferimento all’ipotesi di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono inviare, utilizzando il modello “SR41”, i dati necessari per il pagamento o il saldo delle prestazioni entro la fine del mese successivo a quello di riferimento o, qualora l’autorizzazione da parte dell’INPS giunga successivamente a tale termine, entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione medesima.
Sul punto, si ricorda che prima del decreto approvato ieri dal Governo, l’art. 1 comma 9 del DL 104/2020 prevedeva una proroga al 31 agosto 2020 dei termini ordinariamente in scadenza entro il 31 luglio. Poiché il decreto “Agosto” è entrato in vigore il 15 agosto scorso, l’art. 1 comma 6 ha disposto che, in fase di prima applicazione, i termini per l’invio dei modelli “SR41” fossero fissati al 14 settembre 2020, ossia 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto stesso.
Invece, il successivo comma 10 ha previsto lo slittamento al 30 settembre 2020 dei termini per la presentazione delle domande e per l’invio dei modelli “SR41” in scadenza tra il 1° e il 31 agosto 2020.
L’INPS aveva già sospeso il termine del 30 settembre
Sulla scorta di diverse proteste espresse da aziende e intermediari per le tempistiche sopra prospettate, l’INPS, con la citata circolare n. 115/2020, ha preannunciato, in accordo con il Ministero del Lavoro, prossime modifiche legislative in materia, sospendendo il termine del 30 settembre con proroga al 31 ottobre 2020 per tutti gli adempimenti, compresi quelli in scadenza il 14 settembre scorso.
Va infatti precisato che l’INPS, con la circolare in parola, ha fornito una soluzione interpretativa riferita alla disposizione ex art. 1 comma 6 del DL 104/2020, relativa all’invio dei modelli “SR41” per i pagamenti diretti, evidenziando come il termine del 14 settembre 2020 fosse disallineato con il più ampio termine del successivo 30 settembre previsto dal comma 10 del medesimo art. 1, e concludendo per una univoca applicazione di quest’ultimo termine, slittato al 31 ottobre per volontà del provvedimento governativo adottato ieri.
Stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021.
- i bambini di età inferiore ai sei anni,
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.
Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Le regioni potranno adottare misure più restrittive – Nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, è previsto che le regioni possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.
Esteso il periodo di utilizzo dell’APP “Immuni”– Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.
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