Spese sanitarie on line Benefici fiscali anche per questi acquisti

SPESE SANITARIE ON LINE

BENEFICI FISCALI ANCHE PER GLI ACQUISTI ON-LINE

Premessa – Con la Circolare n°7/E del 4 aprile tra le diverse tematiche affrontate finalizzate al rilascio del visto di conformità da parte del Caf o professionista abilitato che presta l’assistenza fiscale sul 730 ordinario o precompilato particolare attenzione è stata rivolta alla detrazione delle spese sanitarie.

Normativa – L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede che è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Tali spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Sono inoltre, detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato. (Circolare n°15/2005).

Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

  • prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato (circolare 7/E 2017).

Gli ultimi chiarimenti di prassi – Nella circolare n°7/E è stata ribadita l’apertura a nuovi canali di vendita per i farmaci che non richiedono una prescrizione medica; i farmaci che danno diritto alla detrazione devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3). Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione non soggetti a prescrizione medica che, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

Si all’acquisto dei farmaci on-line – La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Il documento di prassi in commento precisa però che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *