GUIDA 730 Agenzia delle Entrate e Caf

GUIDA 730 Agenzia delle Entrate e Caf

Premessa – Visto di conformità sul 730 e controlli dell’Agenzia delle Entrate; sono questi i due elementi che hanno portato l’Agenzia delle Entrate ad accogliere la collaborazione con la Consulta Nazionale dei Caf ai fini dell’elaborazione di un documento “omnibus” così come definito dall’Agenzia stessa nel comunicato stampa pubblicato ieri pomeriggio sul proprio sito, che ha anticipato la pubblicazione della Circolare 7/E, contenente indicazioni su redditi e ritenute certificate dai sostituti d’imposta, le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e alla detrazioni d’imposta, i crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La Circolare oltre a contenere tutte le informazioni utili, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730 mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all’assistenza.

Le novità sul visto di conformità – Il D.Lgs 175 del 2014 all’art. 6 prevede espressamente che in caso di apposizione di un visto infedele il soggetto che ha prestato assistenza fiscale, sia il Caf o il professionista abilitato, è tenuto al versamento dell’importo della maggiore imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nella certificazione Unica. In caso di visto infedele dunque il CAF (e l’intermediario abilitato), già a partire dallo scorso anno, risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di una “somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” per violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni:

  • ai sensi dell’articolo 36-bis (controlli automatici delle dichiarazioni) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter (controlli formali delle dichiarazioni) e seguenti del medesimo decreto;
  • nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 193/2016, in caso d’infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla precedente normativa, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, ravvedibile ai sensi del Decreto Legislativo 472/1997. Tale contestazione fa riferimento pratico alla comunicazione di cui all’art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99. In questo caso imposta e interessi rimangono a carico del contribuente.

L’apposizione del visto di conformità è legato soprattutto al quadro E del modello 730 relativo ad oneri e spese a cui sono connessi deduzioni o detrazioni a favore del contribuente; benefici fiscali che nella nuova campagna dichiarativa saranno caratterizzati da diversi aspetti novellativi, basti pensare alla detrazione per i mobili acquistati dalle giovani coppie, a quelle connesse all’abitazione principale acquistata in leasing oppure alla detrazione Irpef dell’Iva pagata sugli immobili acquistati di classe energetica A o B.

Spese per diversamente abili – Come specificato nel documento di prassi sul 730, per esempio l’agevolazione riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie (rigo E3) spetta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie. Agevolato anche l’acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell’ambiente.

Forniti anche chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati per le badanti i quali possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all’assistenza sia stata assunta tramite un’agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all’agenzia stessa, a patto che quest’ultima rilasci una idonea certificazione.

Spese di istruzione – La Circolare a affronta anche l’aspetto legato alla detrazione delle spese di istruzione per le quali l’ultima manovra finanziaria ha innalzato già a partire dal periodi di imposta 2016, dunque con effetto retroattivo il limite di spesa detraibile per alunno o studente, in particolare si passa dal vecchio limite di 400 euro a:

  • € 564 per il 2016,
  • € 717 per il 2017,
  • € 786 per il 2018,
  • € 800 dal 2019.

Su tali importi è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Viene dunque fornito un quadro specifico delle singole voci detraibili che tiene conto dei chiarimenti di prassi finora forniti dall’Amministrazione Finanziaria, in particolare oltre alle spese la cui detrazione era già nota, come quelle sostenute per la mensa (anche se reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto) e per i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l’assistenza al pasto, la detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc, deliberato dagli organi d’istituto. Rientrano invece tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.

Chiarimenti sulle spese sanitarie – Sono ammesse alla detrazione fiscale anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali autorizzate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012). Anche per le spese veterinarie la risoluzione Agenzia Delle Entrate n° 24/E del 27 febbraio 2017 ha precisato che in analogia con quanto previsto dalla Legge Finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante.

vedi anche 730 precompilato 2017

 

Infine attenzione è stata rivolta alle spese di ristrutturazione ribadendo gli ultimi chiarimenti forniti in materia di soggetti ammessi al beneficio fiscale che si sostanzia in una detrazione del 50% su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro; la detrazione spetta anche al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76/2016

 

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