Smart working e congedo – Il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”) ha modificato la norma del DL 104/2020 che disciplina lo svolgimento del lavoro in modalità agile e la fruizione del congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente, apportando importanti novità.
Nello specifico, l’art. 22 del citato DL 137/2020, modificando l’art. 21-bis del DL 104/2020, ha innalzato il limite di età richiesto per il figlio convivente posto in quarantena obbligatoria al fine di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Per effetto delle modifiche introdotte, dunque, il genitore lavoratore dipendente potrà lavorare in smart working per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente quando quest’ultimo sia minore di 16 anni.
Rimane invariata la circostanza che la quarantena debba essere stata disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive o di attività motoria (in strutture quali, ad esempio, piscine e palestre), nonché quando il contatto si sia verificato all’interno di strutture per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Il legislatore ha inoltre ampliato il novero dei casi in cui è riconosciuta tale possibilità, ricomprendendo anche quello in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica (dunque, in caso di chiusura delle scuole).

Quanto invece al congedo straordinario quale misura alternativa al lavoro agile, il limite di età è rimasto lo stesso (i figli conviventi devono essere minori di 14 anni), ma modificando il comma 3 dell’art. 21-bis del DL 104/2020 l’art. 22 ha disposto che tale misura possa essere riconosciuta, oltre che in caso di quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, anche nel caso in cui, come per il lavoro agile, sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica.

Si ricorda che per i periodi di congedo, ai sensi del comma 4 del citato art. 21-bis, non intaccato dalle modiche introdotte dal DL 137/2020, è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001, fatta eccezione del relativo comma 2, oltre alla contribuzione figurativa.
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Resta poi ferma la possibilità di fruirne per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020. A tal proposito si ricorda che l’INPS, con la circolare n. 116/2020, ha fornito le istruzioni circa la relativa modalità di fruizione, precisando i casi di compatibilità rispetto ad altre tipologie di assenza dell’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede la misura.

Diritto di astensione con figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni

In relazione ai figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, per i quali non è possibile fruire del congedo straordinario indennizzato in ragione del limite di età imposto dalla legge, il decreto “Ristori” ha, infine, introdotto il diritto di astensione da parte dei genitori lavoratori dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, misura che è analoga a quella prevista dall’art. 23, comma 6 del DL 18/2020.
In particolare, in tale circostanza, i genitori possono astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa, ma non hanno diritto al pagamento della retribuzione o di indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. In capo alle aziende viene però posto il divieto di licenziamento dei lavoratori che si siano astenuti.

Indennità lavoratori colpiti dall’emergenza COVID
Divieto licenziamento al 31 gennaio – decreto Ristori