FSBA richiesta seconde nove settimane pubblicata la procedura

FSBA richiesta seconde nove settimane

FSBA procedura per la richiesta

FSBA: pubblicata la procedura per la richiesta delle seconde nove settimane

FSBA richiesta seconde nove settimane – In data 30 Ottobre 2020 il Fondo bilaterale di solidarietà per l’Artigianato, istituito in attuazione dell’art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha reso note le modalità operative per richiedere le seconde nove settimane di integrazione salariale con causale Covid-19 con fatturato, previste dall’articolo 1, Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 13 Ottobre 2020, n. 126.

Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane decorrenti dal 13 Luglio 2020 in poi, ossia 45, 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale (quindi 5, 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente autorizzate, requisito necessario per procedere successivamente con la richiesta delle ulteriori nove settimane COVID19 CON FATTURATO ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.

Per quanto concerne le domande relative alle seconde 9 settimane, collegate alla riduzione di fatturato del I semestre 2020 rispetto al I semestre 2019, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID CON FATTURATO.

Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell’ultima domanda già presentata, permettendo comunque le necessarie variazioni e/o integrazioni.

Per poter presentare la nuova domanda Covid con fatturato dovranno preliminarmente essere state autorizzate le prime 9 settimane, di cui all’articolo 1, Decreto Legge n. 104/2020, previste dal 13 Luglio in poi.

La domanda potrà essere presentata anche per i lavoratori in forza al 13 luglio 2020.

Nonostante si debba procede con una nuova domanda, potrà comunque essere mantenuto “lo stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane”. In realtà, per poter fruire delle prime 9 settimane previste dal decreto legge n. 104/2020, la presentazione di una nuova domanda era necessaria solo per le aziende che non avevano usufruito dell’assegno Covid nel periodo ricompreso tra il 23 Febbraio 2020 ed il 12 Luglio 2020, mentre per tutte le altre era stata solo prorogata la data di fine domanda al 31 dicembre 2020. Il riferimento, infatti, è all’accordo inserito nella prima domanda relative alle 18 settimane previste dai decreti Cura Italia e Rilancio.

Si rammenta che la presentazione della domanda deve avvenire il giorno 30 del mese successivo, ad eccezione delle domande con decorrenza settembre 2020, così come la rendicontazione delle assenze che dovrà essere effettuata entro il giorno 30 del mese successivo, ad eccezione delle domande con decorrenza settembre 2020.

Poiché si tratta di una nuova domanda sarà necessario fare richiesta di nuovo ticket sul portale dell’INPS, nella sezione UniEmens, nuovo ticket INPS, tipologia “assegno ordinario FSBA”.

Con la nuova procedura prevista per la richiesta delle seconde 9 settimane di cui al decreto legge n. 104/2020 assistiamo, inoltre, ad un radicale cambio di paradigma del Fondo bilaterale di solidarietà per l’Artigianato nella gestione delle settimane di ammortizzatori sociali, abbandonando la regola del “fruito” ed uniformandosi alla disciplina generale degli ammortizzatori sociali che invece ragiona sull’autorizzato.

Infatti, per la prima volta, è espressamente previsto che per le seconde 9 settimane il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione.

Siffatta previsione fa venir meno, solo in parte, quell’immotivata differenza di trattamento tra i lavoratori appartenenti ai settori dell’artigianato e tutti gli altri, che non trovava alcuna giustificazione dato che la causa che determina il ricorso agli ammortizzatori sociali è uguale per tutti, ossia l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Altra novità riguarda la durata della sospensione che dovrà essere minimo di una settimana e massimo di nove settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane al 31 dicembre 2020.

Si rammenta che le seconde 9 settimane previste dall’articolo 1, decreto legge n. 104/2020, sono comunque collegate alla riduzione di fatturato del I semestre 2020 rispetto al I semestre 2019, quindi per poter determinare l’importo del contributo da versare, l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare che, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:

  • Non ha avuto riduzione del fatturato.
  • Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
  • Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
  • Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%

Infine, si precisa che, nel momento in cui si scrive, è in corso l’adeguamento del software, pertanto, non è ancora possibile procedere con la presentazione delle nuove domande.

FSBA procedura per la richiesta delle prime nove settimane
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