Indennità lavoratori colpiti dall’emergenza COVID – Il DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), in vigore dal 29 ottobre, contempla nuove indennità per le categorie di lavoratori più colpite dalle misure restrittive disposte dal DPCM 24 ottobre 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria in atto. Si tratta di rinnovi delle indennità già riconosciute dal DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).

Una prima macro-categoria di beneficiari è rappresentata dai lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e da autonomi esercenti particolari attività, così come già individuati dall’art. 9 del citato DL “Agosto”, ai quali la medesima indennità, pari a 1.000 euro, è nuovamente erogata una tantum dall’INPS.
Le domande, ove risulti necessaria la presentazione, dovranno essere inoltrate all’Istituto entro il 30 novembre 2020.

Nel dettaglio, i potenziali beneficiari risultano essere:
– lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” (coincidente con il 29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”;

– lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori”;

– incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” e non ad altre forme previdenziali obbligatorie;

– lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori” di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente);

– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 2019 alla data di entrata in vigore del DL “Ristori” al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Introdotto un termine di decadenza per le indennità del DL Agosto

Viene inoltre disposto che, decorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del DL “Ristori” (coincidente con il 13 novembre 2020), i lavoratori sopra indicati decadono dalla possibilità di richiedere le indennità previste dall’art. 9 del DL “Agosto”, rispetto alle quali l’INPS, solo lo scorso 23 ottobre, aveva comunicato l’apertura dei canali telematici per la presentazione delle domande, onere a carico esclusivo dei soggetti che non hanno presentato domanda per le analoghe indennità erogate nei mesi precedenti o la cui domanda sia stata respinta. Si segnala inoltre che le indennità onnicomprensive del DL “Agosto” sono state oggetto di chiarimenti con la circ. INPS n. 125/2020.

La seconda categoria di beneficiari delle indennità reintrodotte dal DL “Ristori” è rappresentata dai lavoratori sportivi in possesso degli analoghi requisiti già contemplati nei decreti istitutivi delle indennità per i mesi da marzo a giugno 2020. Il DL “Ristori” riconosce loro, per il mese di novembre 2020, un’indennità pari a 800 euro, che sarà erogata dalla società Sport e salute spa.
L’accredito della stessa avverrà in modo automatico per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi precedenti (per i quali permangano i requisiti), mentre, per gli altri, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30 novembre 2020.

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